Carta docente, esecuzione del giudicato e spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 585 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’esecuzione del giudicato intervenuta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice applica il criterio della soccombenza virtuale e pone le spese a carico dell’amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso. L’esenzione dal contributo unificato dichiarata dal ricorrente per ragioni reddituali preclude ogni pronuncia sul rimborso del tributo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2023-2024, nei limiti della prescrizione quinquennale.

La sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione e non appellata, era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero era rimasto inerte. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, integrato da una relazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, dalla quale risulta che la società gestrice della procedura ha accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.

Il ricorrente ha quindi dato atto dell’intervenuto pagamento, insistendo per la condanna alle spese, sul rilievo che l’esecuzione è seguita alla notifica del ricorso e a nove mesi dalla notifica della sentenza del Tribunale di Bergamo.

Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché in corso di giudizio l’amministrazione ha dato piena esecuzione al provvedimento azionato. La decisione non richiedeva l’esame del merito dell’ottemperanza, essendosi esaurita la pretesa per fatto sopravvenuto.

Sulla regolazione delle spese il Tribunale ha fatto applicazione del principio di soccombenza virtuale. L’amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso: tale circostanza dimostra che l’azione giudiziale era necessaria e che, in sua assenza, l’esecuzione non sarebbe intervenuta. Le spese sono pertanto poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Quanto al contributo unificato, il Collegio non ha luogo a provvedere, avendo il ricorrente dichiarato in ricorso di esserne esente per ragioni reddituali. Il dispositivo condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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