Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella esecuzione (TAR Sicilia n. 1936 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato con successivo decreto collegiale e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
La banca ricorrente adisce il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, che aveva revocato un decreto ingiuntivo e condannato una parte al pagamento di interessi di mora, accessori e spese di lite, titolo poi corretto con successivo provvedimento.
L’amministrazione intimata non si costituisce in giudizio. La ricorrente documenta il passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso, così da integrare i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa in materia di esecuzione dei crediti verso la pubblica amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, avuto riguardo al giudicato sulla sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Accoglie quindi il ricorso nei limiti illustrati e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, nomina quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Direttore generale di altra azienda sanitaria, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio munito delle necessarie competenze.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del giudice amministrativo siciliano. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con specifico riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da autorizzarsi su espressa richiesta, alle disposizioni richiamate in motivazione.
La parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve inoltre effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le tabelle ministeriali, tenendo conto del valore della controversia e della materia.
Nota della Redazione
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