Conto giudiziale irregolare per discrasia tra ricevute e bolle (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 117 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del conto giudiziale non si esaurisce nella verifica del pareggio contabile, ma investe la regolarità formale e documentale della gestione. La discrasia tra il numero delle ricevute di riscossione annotate nel conto e quello delle bolle richiamate nelle quietanze di riversamento in tesoreria integra irregolarità del conto quando non sia sorretta da alcuna giustificazione. L’impossibilità materiale di ricostituire la documentazione asseritamente distrutta, priva di riscontro documentale e di verbalizzazione, non esonera l’agente contabile dall’onere di chiarire le incongruenze rilevate in sede di esame. La declaratoria di irregolarità non comporta automaticamente alcun addebito, potendo il Collegio limitarsi a constatare la difformità senza imputare somme. La particolarità degli eventi giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alle riscossioni dei diritti per il rilascio di copie presso la Biblioteca di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2019. Il Magistrato istruttore, con atto di deferimento, ha chiesto il giudizio sul conto rilevando una difformità tra i dati della riscossione e quelli del riversamento in tesoreria, senza formulare alcuna richiesta di addebito. L’ente ha rappresentato che la documentazione contabile sarebbe andata distrutta in un evento del novembre 2019, circostanza che avrebbe reso possibile acquisire solo parte degli atti.

L’agente contabile ha sostenuto la regolarità del conto, chiuso in pareggio, e ha chiesto prova testimoniale sull’impossibilità di reperire la documentazione durante i lavori di ristrutturazione della Biblioteca. La Procura regionale ha insistito per la declaratoria di irregolarità. La causa è stata discussa all’udienza del 16 aprile 2025 e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato incontestato: il conto chiude in pareggio. Da solo, tuttavia, tale esito non vale a escludere il vizio rilevato, perché la verifica giurisdizionale sul conto investe anche la regolarità della gestione e la coerenza della documentazione che la rappresenta.

Dalla documentazione allegata al conto emerge una discrasia tra le riscossioni annotate e i riversamenti registrati. A fronte di 7 ricevute di riscossione, nella causale vengono indicate 21 bolle. Si tratta di uno scarto significativo, che il Collegio qualifica come incongruenza idonea a inficiare la regolarità del conto redatto.

La Corte esamina la giustificazione addotta dall’agente contabile, fondata sulla presunta distruzione della documentazione. Il Collegio osserva che la compilazione e il deposito del conto sono avvenuti in data antecedente all’evento asseritamente distruttivo: ne deriva che la discrasia non può essere spiegata con quella evenienza. L’argomento difensivo, quindi, non regge sul piano logico prima ancora che su quello probatorio.

La Corte rileva inoltre che non si rinviene alcun verbale attestante la ricerca o la ricostruzione della documentazione che risulterebbe distrutta. La documentazione prodotta dalla difesa si limita a confermare quanto già in atti e non offre idonea giustificazione della dissonanza constatata in sede di esame del conto. L’elemento fornito dall’ente, del pari, non consente alcun ulteriore riscontro sui motivi della discrasia.

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Collegio conclude per la declaratoria di irregolarità, senza tuttavia procedere ad alcun addebito. La peculiarità degli eventi, valorizzata nella stessa relazione di irregolarità, giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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