Reati ostativi precludono rinnovo permesso soggiorno senza accertamento pericolosità (TAR Lombardia n. 162 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 opera nei soli limiti dei reati di lieve entità, per i quali è imposta la verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente. Per le condanne relative a fattispecie non lievi, riconducibili al novero dei reati ostativi, la preclusione al rinnovo discende da una scelta a monte del legislatore e non richiede alcun accertamento in concreto della pericolosità né la valutazione del grado di integrazione dello straniero. L’amministrazione non è tenuta a comparare gli elementi di inserimento socio-lavorativo allegati dall’interessato, quando la condanna ostativa e le risultanze di polizia rendano conclamata e documentale la pericolosità sociale. La notifica tardiva del provvedimento, in quanto condizione integrativa della sua efficacia e non di validità, non ne determina l’illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore aveva rigettato l’istanza per l’esistenza di una condanna per reati in materia di stupefacenti, ritenuta automaticamente ostativa, richiamando anche una nota di polizia sull’inserimento dello straniero in ambienti dediti allo spaccio.
Dopo una documentata istanza di riesame, riscontrata con conferma del provvedimento, il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la mancata comunicazione dei motivi ostativi, l’omessa valutazione dei legami familiari e dell’attività lavorativa, e l’illegittimità del preannuncio di espulsione. L’amministrazione si è costituita, depositando la relazione della Questura e la documentazione sui fatti di causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso che il Questore abbia fondato la propria determinazione sulla sola condanna penale. L’amministrazione ha esteso la valutazione ai profili di inserimento dello straniero nel tessuto socio-economico, evidenziando l’attitudine a frequentare ambienti dediti allo spaccio, come risultante dai controlli di polizia richiamati nel provvedimento.
Il passaggio centrale riguarda la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023. Il Collegio ricorda che essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative anche i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 474, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Richiamando Cons. Stato, III, 19.7.2024, n. 6545, il Tribunale sottolinea che la ragione dell’illegittimità risiede proprio nella lieve entità che caratterizza i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero la qualità e quantità delle sostanze. Sarebbe irragionevole e sproporzionato escludere, in tali ipotesi, la valutazione della situazione concreta del richiedente.
Nel caso esaminato, però, la condanna non attiene a fatti di lieve entità: riguarda la fattispecie di cui al comma 1-bis dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, per la quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Tale fattispecie rientra nel novero dei reati ostativi che precludono la permanenza in Italia per scelta del legislatore. Ne consegue che non è necessario alcun accertamento in concreto della pericolosità sociale né una valutazione del grado di integrazione nel contesto italiano.
Il Collegio ha poi aggiunto che la tempistica della notifica non incide sulla validità dell’atto, trattandosi di condizione integrativa della sua efficacia: il provvedimento è stato notificato a distanza di circa sette anni perché lo straniero si era reso irreperibile. Quanto al preavviso di rigetto, trova applicazione l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, rientrando l’atto tra quelli all’epoca dovuti e risultando comprovato che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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