Permesso di soggiorno dell’ex minore non accompagnato: parere richiesto dall’interessato (TAR Lombardia n. 165 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto dall’art. 14 bis del d.P.R. n. 394/1999 ai fini del permesso di soggiorno di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, deve essere richiesto dall’ex minore straniero non accompagnato, ove altri non vi provveda. L’onere ricade su chi ha interesse all’acquisizione del parere, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Non spetta alla questura ricercare la documentazione necessaria al rilascio del titolo. La mancata produzione dei documenti richiesti nel preavviso di rigetto legittima l’archiviazione dell’istanza di conversione del permesso per minore età.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino, è entrato in Italia nell’estate del 2022 come minore non accompagnato. Ha ottenuto un permesso di soggiorno per minore età, rilasciato dalla Questura di Udine e scaduto pochi mesi dopo, al compimento della maggiore età. Nel gennaio 2023 ha chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato – attesa occupazione.
Nel novembre 2023 la Questura di Bergamo ha notificato il preavviso di rigetto, rilevando il difetto di un idoneo affidamento e del parere del Comitato per i minori stranieri ex art. 32, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/1998. Non essendo pervenuta documentazione, con decreto del 24 aprile 2024 ha archiviato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza del marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che la documentazione richiesta non fosse necessaria, rientrando tra i minori comunque affidati ex art. 32, comma 1, del T.U.I., categoria per la quale non sarebbe richiesto il parere. Ha aggiunto che il parere sarebbe endoprocedimentale e non vincolante, e che la Questura avrebbe dovuto valutare l’integrazione lavorativa e sociale documentata.
Il Collegio ha richiamato integralmente le ragioni già espresse in sede cautelare. La Questura non ha margini per supplire alla mancanza dei presupposti previsti dall’art. 32, comma 1 bis, né per intervenire sul piano sostanziale. Il ricorrente, del resto, non ha introdotto nuovi argomenti rispetto alla fase cautelare.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione del soggetto gravato dall’onere di attivare il procedimento per il parere. Secondo la Sezione, in difetto di un’indicazione esplicita, l’art. 14 bis del d.P.R. n. 394/1999 va letto alla luce di un’interpretazione logica: l’onere ricade sull’ex minore straniero non accompagnato, ove altri non provveda, di propria iniziativa o su sollecitazione dell’interessato.
Il Collegio motiva sul criterio dell’autoresponsabilità. È lo straniero, raggiunta la maggiore età, a sapere se intenda richiedere un permesso per studio, accesso al lavoro o lavoro subordinato o autonomo. È lui che trae vantaggio dall’acquisizione del parere. È ancora lui che dispone dei documenti da allegare alla richiesta, giusta art. 14 bis, comma 2: copia del passaporto e del permesso di soggiorno, documentazione sul percorso di integrazione sociale e ogni altro elemento utile. La domanda può essere formalmente presentata da altri, ma in difetto di tale intervento l’omissione grava sull’ex minore, non su soggetti non nominati dalla norma e certamente non sulla questura.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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