Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 1178 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell’udienza e ritualmente notificata alle parti resistenti e ai controinteressati, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non essendo necessaria la preventiva accettazione delle parti non costituite. L’intrinseca complessità delle questioni tecniche e giuridiche poste dall’impugnativa integra il giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite. Restano escluse dalla compensazione le spese relative all’incombente istruttorio disposto con ordinanza collegiale, da liquidarsi in separata sede in favore del verificatore a seguito di apposita istanza.
Il Fatto
Le società ricorrenti, gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, hanno impugnato le Deliberazioni ARERA n. 389/2023 e n. 465/2023, nella parte in cui non avrebbero più previsto la copertura integrale in tariffa dei costi sopportati dal gestore per le attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento del monomateriale plastico. In subordine, hanno domandato il risarcimento del danno.
Si sono costituite l’Autorità intimata e una società controinteressata, deducendo l’infondatezza del gravame. Il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1939 del 2025, ha disposto una verificazione per la complessità tecnica delle questioni e ha riunito il ricorso con altro gravame ai soli fini dell’incombente istruttorio. In prossimità del merito i ricorrenti hanno notificato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la vicenda in chiave essenzialmente processuale. La parte ricorrente, con atto notificato il 22.01.2026, ha dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, rappresentando la sopravvenuta carenza della materia del contendere. La rinuncia è stata notificata, nel medesimo giorno, alle parti resistenti nonché ai controinteressati non costituiti.
Sussistendone i presupposti di legge, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia dà atto della rinuncia e ne trae la conseguenza estintiva, senza necessità di accettazione da parte dei soggetti non costituiti.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio rileva che le parti resistenti, preso atto della rinuncia, hanno insistito per il riconoscimento delle spese di lite. La complessità delle questioni tecniche e giuridiche esposte nell’impugnativa costituisce tuttavia giustificato motivo per disporre la compensazione tra le parti costituite.
Il Tribunale distingue, sul punto, le spese ordinarie da quelle discendenti dall’incombente istruttorio di cui all’ordinanza n. 1939/2025. Queste ultime restano escluse dalla compensazione e saranno liquidate in separata sede in favore del verificatore, a seguito di apposita istanza. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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