Criteri di valutazione della prova orale e composizione della commissione (TAR Calabria n. 1361 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove possono essere determinati anche dopo l’espletamento delle prove medesime, purché prima della loro concreta valutazione, in modo da escludere il sospetto di favoritismi. L’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 non impone la ripartizione del punteggio tra i singoli criteri, essendo sufficiente l’attribuzione di un voto unitario, esplicativo della valutazione compiuta. Il requisito della comprovata esperienza dei commissari, di cui all’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, non esige la titolarità dello specifico insegnamento oggetto di selezione, ma una competenza specifica e idonea a valutare i candidati. È legittimo il sorteggio delle domande orali mediante scelta di buste chiuse, non richiedendo la legge ulteriori accorgimenti in assenza di condotte fraudolente.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Università della Calabria per il reclutamento di personale dell’area collaboratori, a tempo indeterminato. Non superata la prova orale, ha impugnato l’esito della selezione unitamente agli atti di recepimento dei lavori della commissione e, più in generale, agli atti nei quali si è articolata l’attività amministrativa concorsuale, incluso il bando.
Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento nella graduatoria dei vincitori o l’adozione di altra misura satisfattiva. L’Università della Calabria non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il motivo relativo alla composizione della commissione. Richiamando l’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, e la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che il requisito della comprovata esperienza non può spingersi fino a pretendere che i commissari siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione. È sufficiente una competenza specifica ed idonea a valutare i candidati.
Nel caso concreto, un componente della commissione, pur laureato in fisica, risultava dipendente di altro ateneo e responsabile di un settore selezione e contratti nell’area del personale; un altro componente, titolare di laurea magistrale in psicologia del lavoro, operava come orientatore e recruiter con formazione specifica nella gestione delle risorse umane. I profili sono stati giudicati adeguati ai compiti di selezione e di valutazione del colloquio comportamentale/motivazionale, ferma la riserva di valutazione dell’amministrazione.
Passando al primo motivo, il Tribunale ha interpretato l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 nel senso che è legittima la determinazione dei criteri di valutazione anche dopo l’espletamento delle prove, purché prima della loro concreta valutazione. La finalità è garantire la trasparenza e neutralizzare il sospetto che i criteri siano volti a favorire o sfavorire singoli concorrenti. I criteri individuati dalla commissione, riguardanti il colloquio tecnico-specialistico e quello comportamentale, sono stati ritenuti adeguatamente specificati, anche mediante il framework delle competenze trasversali allegato al verbale.
Quanto alla mancata assegnazione di un peso a ciascun criterio, il Tribunale ha osservato che la ripartizione del punteggio non è richiesta da alcuna norma legislativa o regolamentare, mentre l’attribuzione di un voto unitario è comunque esplicativa della valutazione compiuta.
Infine, sul motivo relativo alle modalità di selezione delle domande, la Corte ha ricordato che l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 prevede, a garanzia dell’imparzialità, il sorteggio delle domande della prova orale. Il sorteggio ha avuto luogo, poiché ogni candidato ha potuto scegliere una delle buste chiuse poste dinanzi a sé. Non essendo richieste dalla legge altre accortezze e non emergendo condotte fraudolente, il motivo è stato respinto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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