Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 830 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è divenuto definitivo e l’amministrazione è rimasta inerte oltre il termine di centoventi giorni dalla notifica. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, quale misura di esecuzione, per il caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 127 del 14 febbraio 2024, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione della carta e al pagamento delle spese di lite.

La ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali e, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta, con spese distratte al procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. La sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 14 febbraio 2024. È decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il titolo esecutivo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno il 17 marzo 2025.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata a suo favore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Sulle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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