Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 32 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione della sentenza nel termine di centoventi giorni, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Gli interessi legali sono dovuti solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., e non per il periodo anteriore, quando la sentenza ottemperanda non li abbia riconosciuti. Il commissario ad acta agisce come organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta, e non nell’esercizio di poteri funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Lombardia l’ottemperanza alla sentenza n. 531/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese. Il ricorso è stato proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. e discusso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Brescia: ricorre quindi la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza in copia conforme è stata notificata al Ministero il 22.5.2024 e il ricorso introduttivo è stato notificato il 6.3.2025.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, con ciò confermando che la sua inottemperanza perdura.
Quanto agli interessi legali richiesti “dalla maturazione del credito sino al saldo”, il Collegio ha precisato che per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato gli interessi non spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; essi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Questi, come chiarito sulla scorta di C.d.S., a.p., n. 8 del 25 maggio 2021, agirà non nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, è dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, incluso l’ordine alla struttura tecnica responsabile di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il commissario darà corso all’esecuzione integrale della sentenza.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero resistente, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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