Spese di lite al privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (C.G.A.R.S. n. 412 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la circostanza che la parte vittoriosa sia un privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che la parte soccombente sia un’amministrazione statale non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza. L’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 va applicato anche in tale ipotesi, con condanna dell’amministrazione soccombente a rifondere le spese a favore dello Stato e non della controparte privata. L’ammissione al patrocinio e la regolazione delle spese tra le parti sono istituti distinti ma complementari: la condanna serve a garantire il recupero in favore dell’erario delle somme anticipate al difensore, con la clausola di chiusura dell’art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002. L’orientamento della Corte di Cassazione che esclude la regolazione delle spese si è formato con esclusivo riferimento al processo civile e non è estensibile al giudizio amministrativo.

Il Fatto

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 1890 del 5 giugno 2024, dichiarava cessata la materia del contendere nel ricorso proposto da un cittadino straniero avverso un provvedimento amministrativo, condannando in applicazione della soccombenza virtuale il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio. Il capo relativo alle spese veniva poi corretto dal primo giudice con decreto collegiale, che riformulava il dispositivo di condanna.

Il Ministero dell’Interno appellava quel solo capo, deducendo che, essendo la parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e godendo l’amministrazione della prenotazione a debito, non potesse farsi luogo ad alcuna regolazione delle spese. La parte appellata non si costituiva nel secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico motivo di appello, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002. L’appellante sosteneva che, in caso di soccombenza di un’amministrazione statale nei confronti di un privato ammesso al patrocinio, la liquidazione delle spese a carico dello Stato e a favore dello Stato sarebbe priva di senso logico e giuridico.

Il C.G.A.R.S. richiama anzitutto il proprio indirizzo consolidato, che ritiene applicabile anche in tali casi il principio della soccombenza, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese a favore del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia Amministrativa. Vengono citati, tra gli altri, Cons. Stato, sez. III, n. 3043 del 17 aprile 2026, n. 3041 del 17 aprile 2026 e n. 905 del 3 febbraio 2026.

Il Collegio ribadisce che l’ammissione al patrocinio e la regolazione delle spese sono istituti distinti: la prima non esonera il giudice dalla pronuncia sulle spese, che può essere di compensazione o di condanna, anche per stabilire su quale soggetto gravi in via definitiva il costo della difesa. L’art. 133 non contiene alcuna esclusione in favore di parti processuali pubbliche.

Quanto all’orientamento contrario della Corte di Cassazione, richiamato dall’appellante, la Corte osserva che esso si è formato con esclusivo riferimento al processo civile, dove il compenso va liquidato con istanza ai sensi dell’art. 82. Nel processo amministrativo, invece, il combinato disposto degli artt. 82, 131, 133 e 134 del d.P.R. n. 115 del 2002 dimostra che liquidazione degli onorari e condanna alle spese non sono sovrapponibili ma complementari, servendo la seconda al recupero delle somme erogate. La clausola di chiusura dell’art. 134 conferma la necessarietà del recupero. La conclusione trova ulteriore conforto nel principio di autonomia finanziaria della Giustizia Amministrativa, riconosciuto dall’art. 20 della legge n. 205 del 2000. L’appello è dunque infondato e viene respinto; nulla per le spese del grado per la mancata costituzione della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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