Piano attuativo e demolizioni da sottopasso: ricorso inammissibile per carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 300 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un piano attuativo comunale è inammissibile per originaria carenza di interesse ove l’atto impugnato non introduca autonome previsioni lesive della proprietà del ricorrente. L’interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il tramite dell’art. 39 c.p.a., esige che l’atto produca una lesione concreta e attuale e che l’annullamento arrechi un’utilità effettiva, non astratta o emulativa. Il giudice ne verifica la sussistenza anche d’ufficio. Ove la demolizione lamentata discenda non dal piano attuativo, ma dalla pianificazione generale e dal distinto procedimento espropriativo relativo a un’opera pubblica, il nesso tra l’atto impugnato e il pregiudizio allegato non sussiste e il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento delle questioni di merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un compendio immobiliare ricadente nella scheda di comparto n. 20 del PSC comunale, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Fidenza n. 5 del 30 gennaio 2023, recante approvazione del POC stralcio con valore ed effetti di piano urbanistico attuativo, relativo alla scheda di comparto n. 18. Unitamente a tale atto hanno gravato, per quanto di interesse, la determinazione dirigenziale di conclusione positiva della conferenza di servizi, la deliberazione di adozione della proposta, gli elaborati progettuali e lo schema di convenzione urbanistica.
Secondo i ricorrenti, la viabilità fuori comparto prevista dal POC-PUA avrebbe inciso in modo irreversibile sui loro beni, determinando la demolizione di due fabbricati e l’acquisizione di parte delle aree di sedime. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rappresentando che la lamentata demolizione discende dal distinto procedimento relativo al sottopasso Mascagni, non dal piano attuativo impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla nozione di interesse a ricorrere quale condizione dell’azione, richiamando l’art. 100 c.p.c. e l’art. 39 c.p.a. L’atto impugnato deve produrre una lesione concreta e attuale, e l’annullamento deve essere idoneo ad arrecare un’utilità effettiva. Il giudice è tenuto a verificarne la sussistenza anche d’ufficio, avendo riguardo al nesso tra l’atto, il pregiudizio allegato e il bene della vita perseguito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7438 del 2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 5517 del 2025).
Nel caso in esame tale nesso non sussiste. Il pregiudizio dedotto consiste nella demolizione dei fabbricati del compendio dei ricorrenti. Dagli atti emerge però che la demolizione non discende dal POC-PUA, ma dalla pianificazione generale relativa al sottopasso Mascagni e dal successivo procedimento espropriativo. Già il PSC, approvato con deliberazione consiliare del 21 dicembre 2017, aveva definito l’assetto viario funzionale al sottopasso, con un tracciato incidente sul sedime del compendio. La relativa previsione pianificatoria era stata impugnata e il ricorso era stato respinto con sentenza divenuta definitiva.
Il Collegio rileva che il POC-PUA impugnato non introduce, rispetto a tale assetto, una nuova e autonoma previsione di demolizione. Esso dà attuazione alla scheda di comparto n. 18 e, quanto alle opere esterne al perimetro, contempla la riqualificazione di un tratto di via Croce Rossa. Il contenuto lesivo dell’atto, quanto alla proprietà dei ricorrenti, è limitato a una striscia già destinata ad area di cessione, non ai fabbricati.
La continuità funzionale con il più ampio riassetto viario non vale a trasformare il piano attuativo nella fonte della lesione. La realizzazione del sottopasso e delle opere incidenti sul compendio è oggetto di una distinta sequenza procedimentale, nella quale sono stati adottati vincolo, occupazione d’urgenza e immissione in possesso. Sono questi gli atti idonei a produrre l’effetto ablatorio, non l’atto urbanistico attuativo. L’eventuale annullamento della deliberazione impugnata non inciderebbe sugli atti del procedimento espropriativo, né rimuoverebbe la demolizione posta a base dell’interesse azionato.
Il Tribunale precisa infine che l’incisione di una porzione quantitativamente modesta di proprietà può in astratto radicare l’interesse, ove il gravame sia diretto contro l’atto che determina quel pregiudizio. Nel caso concreto, però, il ricorso è costruito sull’assunto, documentalmente smentito, che l’approvazione del POC-PUA comporti la demolizione dei fabbricati. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, con assorbimento delle questioni di merito e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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