Revoca dell’ammonimento per atti persecutori e obbligo di motivazione del diniego (TAR Lombardia n. 877 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’ammonito presenti istanza di revoca della misura di prevenzione di cui all’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, e l’Autorità di pubblica sicurezza dia avvio al procedimento di riesame, essa è tenuta a valutare il permanere dell’attualità di un comportamento molesto idoneo a ingenerare pericolo per la persona offesa. Il diniego che si limiti a ripercorrere le vicende pregresse poste a base dell’ammonimento e le conferme dello stesso in sede giurisdizionale, senza confrontarsi con gli elementi sopravvenuti dedotti dall’istante, è affetto da carenza di motivazione e viola l’art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più ove venga in rilievo l’esercizio di un potere connotato da ampia discrezionalità. L’art. 3, comma 5-ter, del d.l. n. 93/2013, introdotto dalla legge n. 168/2023, che ha espressamente attribuito il potere di revoca, non si applica ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato in data 5.10.2023 domanda di revoca del provvedimento di ammonimento emesso a suo carico dal Questore di Mantova nel 2015, su richiesta della ex compagna, per condotte di carattere persecutorio. A fondamento dell’istanza aveva rappresentato il sopravvenuto mutamento delle condizioni: il tempo trascorso, la sottoposizione spontanea e con esito positivo a un percorso trattamentale psicologico, la cessazione della conflittualità e la formazione di una nuova famiglia in cui la figlia sarebbe pienamente inserita.
La Questura respinse l’istanza con provvedimento del 27.10.2023, richiamando l’istruttoria esperita all’epoca dell’irrogazione, i precedenti dinieghi in autotutela e le decisioni del giudice amministrativo che li avevano confermati. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, senza proporre domanda cautelare. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti; la controinteressata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 disciplina l’ammonimento quale misura amministrativa prodromica alla querela per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., con funzione di prevenzione avanzata e dissuasione. Si tratta di misura di prevenzione con finalità cautelari, rispetto alla quale l’emissione presuppone non la prova piena del fatto tipico, ma elementi dai quali desumere, secondo un accertamento probabilistico di elevata attendibilità, un comportamento persecutorio che possa degenerare in condotte penalmente rilevanti.
Il provvedimento non persegue finalità sanzionatorie ed è rimesso all’ampia discrezionalità del Questore; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alle ipotesi di insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo TAR Lazio n. 12744 del 2025, secondo cui le gravi conseguenze dell’ammonimento esigono garanzie partecipative e adeguata attività istruttoria.
Il Collegio rileva poi che l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 168/2023 ha introdotto nell’art. 3, comma 5-ter, del d.l. n. 93/2013 un espresso potere di revoca su istanza dell’ammonito, non prima di tre anni dall’emissione, valutata la partecipazione a percorsi di recupero. La disposizione è però entrata in vigore il 9.12.2023, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, e non è quindi direttamente applicabile. Nella vigenza della disciplina precedente, parte della giurisprudenza ha ammesso la revoca nell’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, al sopraggiungere di elementi nuovi idonei a comprovare il venir meno della pericolosità.
Nel caso concreto la Questura, pur invocando la mancanza di una norma attributiva del potere di revoca, ha aperto il procedimento e svolto l’istruttoria, escutendo la persona offesa. Una volta attivato il riesame, l’Amministrazione avrebbe dovuto incentrare la valutazione sul permanere dell’attualità del comportamento molesto e confrontarsi con gli elementi offerti dall’istante. Il provvedimento si limita invece a ripercorrere le vicende pregresse senza motivare sugli elementi sopravvenuti: il tempo decorso, il percorso trattamentale, la nuova famiglia, l’assenza di rapporto interpersonale se non per le questioni genitoriali.
Tale vizio motivazionale inficia irrimediabilmente il diniego, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più pregnante in presenza di un potere ampiamente discrezionale. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento dei residui motivi, e il provvedimento annullato nei sensi e nei limiti precisati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della delicatezza degli interessi sottesi.
Nota della Redazione
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