Improcedibilità del ricorso per il pagamento ridotto del payback sui dispositivi medici (TAR Lazio n. 6374 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce jus superveniens l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, che estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, a condizione che entro trenta giorni sia versata la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo, ma la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a seguito dell’accertamento dell’avvenuto versamento pubblicato nei bollettini ufficiali e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In mancanza di tale accertamento, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione della Provincia Autonoma di Trento che definiva l’elenco delle aziende fornitrici e attribuiva gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e alle linee guida propedeutiche. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi con il versamento della quota ridotta del 25%.
La società ha dichiarato di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano, depositando le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento e chiedendo la cessazione della materia del contendere o, comunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, rilevando un ostacolo di natura formale. Ha osservato che la norma transitoria richiede non solo il versamento della quota ridotta ma anche l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia Autonoma, mediante provvedimenti da pubblicare nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e da comunicare alla segreteria del Tribunale.
Nel caso di specie, la Provincia Autonoma di Trento non ha depositato alcun provvedimento di accertamento del pagamento. Il Collegio ha quindi concluso che non ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo tale esito subordinato al completamento del procedimento di verifica regionale previsto dalla legge.
La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che l’interesse alla decisione sia venuto meno a seguito del versamento effettuato dalla società ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito in rito della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.