Cessazione della materia del contendere per stipula del contratto di filiera dopo istruttoria (TAR Lazio n. 10926 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere postula il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa originariamente azionata, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità cui aspira il ricorrente. La sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di capofila e mandataria di un’Associazione Temporanea di Scopo del comparto agricolo, aveva partecipato al V Bando dei contratti di filiera indetto con avviso pubblico del Ministero dell’Agricoltura, risultando collocata in posizione non utile nella graduatoria definitiva con punteggio di 81,38. La società aveva impugnato gli atti della procedura selettiva, deducendo l’illegittimità della valutazione del proprio progetto sotto molteplici profili e chiedendo la rettifica del punteggio attribuito. Con successivi motivi aggiunti aveva esteso l’impugnazione ai provvedimenti relativi allo scorrimento della graduatoria per l’impiego delle risorse del Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) in attuazione del PNRR.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ricostruito l’articolata vicenda procedimentale, caratterizzata dall’introduzione della nuova misura PNRR M2C1 I3.4 e dallo scorrimento della graduatoria disposto con decreto ministeriale del 12 giugno 2024, che aveva consentito ai soggetti utilmente collocati di manifestare interesse all’ammissione al finanziamento.
Nel corso del giudizio, il tribunale aveva disposto un’istruttoria volta a rivalutare il progetto della ricorrente alla luce delle censure dedotte, cui l’Amministrazione aveva ottemperato. Era stata inoltre differita la trattazione della causa per consentire lo svolgimento dell’istruttoria in corso da parte dell’ISMEA sul progetto della ricorrente. Con i successivi depositi processuali, le parti avevano infine prodotto in giudizio il contratto di filiera sottoscritto tra le parti e la relativa documentazione.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2026 i difensori delle parti hanno congiuntamente dato atto dell’avvenuta conclusione del procedimento, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La pronuncia richiama il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. richiede il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa originaria, con riconoscimento della sua fondatezza e conseguimento dell’utilità concreta cui aspira il ricorrente. Nel caso di specie, la sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico sono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale, non potendo la parte ricorrente conseguire alcuna ulteriore utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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