Prescrizione dei ratei pensionistici e onere di sollecito dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 104 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico, la richiesta di accesso agli atti rivolta all’INPS e la generica richiesta di provvedere indirizzata al Ministero dell’Istruzione non integrano atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale dei ratei maturati. La prescrizione è interrotta solo dal ricorso introduttivo, con la conseguenza che gli arretrati sono dovuti limitatamente al quinquennio antecedente al deposito del ricorso. L’INPS, pur qualificabile come ordinatore secondario di spesa, è tenuto al pagamento del quantum spettante ex lege e, ricevuta l’istanza di accesso, avrebbe dovuto sollecitare il competente Ministero all’aggiornamento della posizione previdenziale. Il calcolo di interessi legali e rivalutazione monetaria segue il criterio delle Sezioni riunite, con rivalutazione riconosciuta nei limiti dell’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, transitato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione presso il Provveditorato agli Studi di Brindisi, è cessato dal servizio per invalidità assoluta e permanente. Ha formulato istanza di accesso alla competente direzione provinciale INPS per verificare la propria posizione previdenziale. L’INPS ha riferito che la pensione era stata liquidata dall’allora Provveditorato con provvedimento autonomo, senza ulteriore seguito. Il ricorrente ha poi diffidato l’ufficio scolastico provinciale ad adottare i provvedimenti di liquidazione della pensione definitiva e della buonuscita, senza ottenere riscontro.
In assenza di riscontro ha adito la Corte dei conti, contestando il mancato aggiornamento della pensione provvisoria, la mancata applicazione delle maggiorazioni contrattuali e chiedendo il ricalcolo della pensione e della buonuscita, oltre alla rideterminazione della pensione di inabilità. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione quanto al TFS, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale dei ratei. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda sul TFR; è stata disposta consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il giudice rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’INPS, sebbene ordinatore secondario di spesa, è il soggetto tenuto al pagamento del quantum spettante ex lege e, a seguito dell’istanza di accesso, avrebbe dovuto sollecitare il competente Ministero all’aggiornamento della posizione previdenziale del ricorrente.
Nel merito, il giudice prende atto dei calcoli del consulente tecnico officiato, evidenziando che il calcolo di interessi e rivalutazione monetaria deve tener conto di quanto previsto dalla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002/QM, così come sostenuto dalla difesa dell’INPS: la rivalutazione è riconosciuta nei limiti dell’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi.
Viene invece accolta l’eccezione di prescrizione. La prescrizione è interrotta solo dal ricorso introduttivo. Non può avere efficacia di costituzione in mora né la richiesta di accesso agli atti formulata all’INPS, né la generica richiesta di provvedere rivolta al Ministero dell’Istruzione, soggetto giuridicamente diverso da quello formalmente tenuto al pagamento materiale delle differenze.
Il ricorso è dunque parzialmente accolto. Il diritto agli arretrati, per sorte capitale, è riconosciuto nei limiti del calcolato dal consulente tecnico a decorrere dal quinquennio antecedente il deposito del ricorso. Sui maggiori ratei spettano interessi legali e rivalutazione monetaria — quest’ultima limitata all’importo eccedente quello dovuto per interessi — dalla scadenza di ciascun rateo sino al pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del solo Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha dimostrato palese disinteresse alla vicenda, ponendo l’INPS nella condizione di non poter adempiere all’integrazione della prestazione. Analogamente le spese per la consulenza tecnica gravano sull’intimato Ministero.
Nota della Redazione
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