Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% per anzianità superiore a 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 94 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, che al 31 dicembre 1995 vanti un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, ha diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione calcolata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile, secondo il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM. La domanda di ricalcolo della pensione, ancorché incentrata sull’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, esprime un petitum sostanziale di riliquidazione che esclude il vizio di ultrapetizione. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 1° luglio 2019, aveva chiesto la riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella dell’art. 44 del medesimo testo unico. Al 31 dicembre 1995 l’interessato vantava un’anzianità utile superiore a quindici anni.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con la sentenza impugnata, aveva respinto il ricorso, ritenendo non invocabile il principio delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 per il militare cessato con oltre venti anni di servizio. Il ricorrente ha proposto appello, censurando la lettura restrittiva dell’art. 54 e richiedendo, in via subordinata, l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44%.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’INPS, che aveva documentato l’avvenuta riliquidazione con applicazione dell’aliquota del 2,44%. La cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e precisino conclusioni conformi; l’appellante si è opposto, sicché la pronuncia non poteva essere adottata a sorpresa.
Nel merito, è pacifico che il trattamento di quiescenza era stato liquidato con il sistema misto applicando il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, anziché quello più favorevole del 44% dell’art. 54. Il giudice di primo grado aveva escluso l’applicabilità di quest’ultima disposizione per difetto del requisito di anzianità.
La Corte richiama il principio nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente annuo del 2,44%, e ne rileva la successiva unanime condivisione nelle sezioni di appello. Poiché l’appellante ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità superiore a quindici anni, trova applicazione il principio della pronuncia n. 12/QM/2021, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione.
La Sezione esclude altresì il vizio di ultrapetizione: il ricorso originario, pur imperniato sull’art. 54, esprimeva un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione. L’appello è pertanto accolto, con condanna alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sui ratei arretrati ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., e compensazione delle spese per l’avvenuto adempimento spontaneo dell’INPS.
Nota della Redazione
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