Controllo spese elettorali: obbligo di consuntivo anche in assenza di spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 53 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del conto consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che abbiano partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche quando non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. In tale evenienza l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. La ratio risiede nelle esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale di tutte le liste e nel corretto e tempestivo svolgimento del controllo intestato ai Collegi, che devono riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività espletata. Il rispetto del termine di deposito e l’esposizione chiara del rendiconto costituiscono presupposti per l’accertamento di regolarità.
Il Fatto
Nelle elezioni amministrative 2024 del Comune di Foligno, tenutesi l’8-9 giugno 2024 con turno di ballottaggio il 23-24 giugno 2024, ha partecipato la lista “Impegno civile”. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, costituito presso la Corte dei conti, ha avviato l’istruttoria richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo di competenza.
La lista ha trasmesso il proprio conto consuntivo in data 26 agosto 2024, assunto dalla Sezione con protocollo n. 2181. La nota istruttoria con cui il Collegio aveva richiesto la certificazione di veridicità del rendiconto, in relazione all’ammontare delle entrate, è rimasta senza riscontro. La questione è pervenuta al Collegio per l’accertamento di regolarità del rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La norma assegna alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, secondo il parametro di un euro per cittadino iscritto nelle liste elettorali.
Il Collegio distingue nettamente il piano del controllo sulle spese delle liste da quello sulle spese dei singoli candidati, quest’ultimo riservato al Collegio di Garanzia Elettorale di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993. La delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza è presupposto dell’esercizio del controllo intestato alla Sezione regionale.
Nel percorso argomentativo il Collegio afferma che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La soluzione è funzionale alla trasparenza elettorale e al corretto espletamento del controllo.
Quanto al profilo temporale, il Collegio rileva che il termine di deposito previsto dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012 era fissato al 26 agosto 2024, corrispondente a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto il 12 luglio 2024. Il consuntivo della lista è pervenuto proprio il 26 agosto 2024, quindi nel termine.
Dal rendiconto è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione degli atti inviata dal delegato. Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo e disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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