Danno erariale e società a partecipazione pubblica mista: giurisdizione contabile e rinvio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 59 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità per danno erariale quando il beneficiario di contributi pubblici, disponendo delle somme in modo difforme dal programma imposto dall’amministrazione erogante, ne frustri lo scopo e realizzi uno sviamento dalle finalità pubbliche. Il rapporto tra ente erogante e soggetto percettore, pubblico o privato, integra un rapporto di servizio funzionale, idoneo a radicare la giurisdizione contabile anche nei confronti degli amministratori della società destinataria. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste altresì, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, per il danno arrecato direttamente alla partecipazione pubblica in società non in house, quando si pregiudichi con dolo o colpa grave il valore della stessa. È, invece, inammissibile, ex art. 67, comma 2, c.g.c., la citazione del presunto responsabile che abbia chiesto e non ottenuto l’audizione personale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio, nel 2021, gli organi di governance e di controllo di una società consortile per azioni a partecipazione mista, il suo amministratore delegato, i vertici di una controllata e alcuni amministratori e dipendenti del Comune di Torino, per il risarcimento di ingenti danni erariali connessi al fallimento della società.
Il Giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità della citazione verso i componenti del collegio sindacale, per omessa audizione, e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti su quasi tutte le poste di danno, ravvisando un danno erariale diretto solo nel valore delle quote di partecipazione, che ha però dichiarato prescritto. La Procura ha proposto appello principale; un componente del consiglio di amministrazione ha proposto appello incidentale sulla condanna alle spese, di cui si chiede la riforma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito gli appelli e, ritenuto il gravame del Procuratore regionale meritevole di accoglimento, ha ribaltato il difetto di giurisdizione dichiarato in primo grado.
Quanto alla prima fattispecie di danno — finanziamenti e contributi erogati e restituzioni effettuate su garanzie — il Giudice ha rilevato che gli atti di causa contraddicono la sentenza impugnata. Il Comune di Torino, previa deliberazione consiliare e gara pubblica, ha affidato alla società il servizio di formazione professionale, definendone obiettivi, obblighi di rendicontazione, messa a disposizione di locali e personale e contribuzione dedicata. Ne emerge un rapporto tra ente erogante e soggetto beneficiario qualificabile come rapporto di servizio: chi, disponendo delle somme in modo difforme dal programma, ne frustra la finalità pubblica, risponde innanzi al Giudice contabile. La circostanza che il destinatario sia un soggetto privato — e non una società in house — non è dirimente; rilevano la provenienza pubblica dei fondi e il dovere di destinarli ai fini stabiliti.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il baricentro del riparto si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti; la responsabilità contabile attinge così anche gli amministratori legati alla società da un rapporto organico o funzionale.
Quanto alla seconda fattispecie — compensi agli organi sociali e insinuazioni al passivo — sebbene l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 non risulti invocabile per la forma societaria, il Collegio ha ritenuto la giurisdizione contabile sussistente, poiché le amministrazioni pubbliche socie hanno perduto il valore dei conferimenti e delle immissioni di liquidità: danno arrecato direttamente alla partecipazione pubblica. L’assoggettabilità a fallimento non esclude la giurisdizione, essendo la posizione dell’ente pubblico unicamente quella di socio.
L’accoglimento dell’appello impone il rinvio al primo Giudice ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la definizione del merito e delle singole responsabilità. Resta ferma la dichiarazione di inammissibilità della citazione verso il collegio sindacale e va rimessa al Giudice del rinvio la verifica degli atti interruttivi della prescrizione. Rigettato l’appello incidentale; dichiarata l’estinzione del processo verso un convenuto deceduto e i suoi eredi, per difetto dei presupposti di trasmissibilità del debito erariale.
Nota della Redazione
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