Revoca del porto d’armi sorretta da meri indizi sull’affidabilità (TAR Lombardia n. 785 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi e il divieto di detenzione di armi rispondono a una finalità preventiva e cautelare, volta a scongiurare il rischio di abuso delle armi, e non a una funzione sanzionatoria. Ai fini della loro adozione è sufficiente che sussistano elementi concreti idonei a ingenerare un dubbio sull’affidabilità dell’interessato circa il buon uso delle armi, anche se fondati su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da meri elementi di fumus. Il privato non vanta alcun diritto assoluto alla disponibilità delle armi, poiché il rilascio del titolo costituisce eccezione al divieto di portare armi, e l’ampliamento della sfera di libertà individuale recede di fronte alla sicurezza collettiva.
Il Fatto
In seguito a una segnalazione dei Carabinieri, originata dalle dichiarazioni della sorella del ricorrente, la Questura di Brescia avviava il procedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia e la Prefettura quello per il divieto di detenzione di armi. Il ricorrente si sottoponeva di sua iniziativa ad accertamenti sanitari e a una visita psichiatrica, ottenendo dalla competente ATS il certificato di idoneità al rinnovo del titolo.
Alla luce di tale documentazione, prima la Prefettura e poi la Questura archiviavano i rispettivi procedimenti e le armi venivano restituite. In seguito a un riesame, l’Ufficio sanitario provinciale della Questura riteneva però la documentazione non sufficiente a escludere con certezza patologie psichiche e uso di stupefacenti. Il Questore revocava quindi il porto d’armi e annullava d’ufficio il precedente decreto di archiviazione; la Prefettura adottava il divieto di detenzione. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Quanto alla dedotta omissione della comunicazione di avvio, i provvedimenti sono stati adottati in sede di riesame in autotutela e si fondano su una diversa valutazione degli elementi già acquisiti, rispetto ai quali il contraddittorio procedimentale si era svolto in modo pieno. Il Collegio richiama comunque l’art. 21 octies, comma 2, seconda parte, l. 241/1990, poiché il contenuto dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso nemmeno alla luce degli elementi addotti in giudizio.
Il secondo motivo, incentrato sul preteso travisamento dei fatti, non è accolto. I provvedimenti si basano sulle dichiarazioni rese dalla sorella ai Carabinieri, che riferivano allucinazioni protratte e la probabile assunzione di stupefacenti. Tali dichiarazioni erano idonee a far dubitare dell’affidabilità del ricorrente. La successiva dichiarazione scritta della sorella, prodotta in giudizio, è di incerto valore probatorio perché resa al di fuori delle forme della testimonianza scritta di cui all’art. 63, terzo comma, c.p.a., e non supera le precedenti sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., trasfuse in un verbale che fa piena prova fino a querela di falso della loro esternazione.
La Corte sottolinea che il ricorrente non ha fugato il dubbio sulla propria affidabilità. Il test delle urine risultava limitato a due molecole e l’esame del capello era volto alla ricerca di etilglucoronide, quindi al consumo di alcolici e non di stupefacenti. Ben avrebbe potuto sottoporsi a un esame del capello esteso a tutte le sostanze indicate dall’Ufficio sanitario, ma non lo ha fatto.
Quanto alla violazione dell’art. 43 e dell’art. 39 r.d. 773/1931, il Tribunale ribadisce la natura preventiva e cautelare dei provvedimenti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che il richiedente non gode di alcun diritto assoluto sulla disponibilità delle armi, costituendo il rilascio del titolo un’eccezione al divieto di portare armi. La revoca può essere sorretta da valutazioni probabilistiche, dovendo l’interessato essere esente da sospetti e tale da garantire l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi. Nel caso concreto sussistevano elementi concreti, non superati dalle produzioni difensive.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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