Annotazione nel casellario ANAC per risoluzione contrattuale: l’utilità della notizia è congruamente motivata (TAR Lazio n. 11637 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC è tenuta a valutare, anche per le risoluzioni contrattuali, la conferenza e l’utilità in concreto della notizia, senza poter sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice competente a decidere sull’inadempimento. L’obbligo motivazionale sull’utilità risulta soddisfatto quando l’Autorità dà conto di elementi specifici, quali il mancato completamento delle opere dopo la concessione di numerose proroghe e la mancata funzionalità delle stesse. La verifica sulla non manifesta infondatezza della segnalazione ha carattere sommario e l’archiviazione è doverosa solo in presenza di un uso abnorme del potere di risoluzione o di prove pronte e liquide dell’inimputabilità dell’inadempimento. Sussiste in capo all’ANAC un onere di completezza espositiva dell’annotazione, che impone di dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni dei fatti e del contenzioso in essere.
Il Fatto
Il Comune di San Giovanni in Persiceto risolveva, con determinazione del 21 dicembre 2023, il contratto di appalto stipulato con il Consorzio Stabile Acreide s.c. a r.l. per grave inadempimento, segnalando l’evento all’ANAC. All’esito dell’istruttoria, l’Autorità disponeva l’annotazione nella sezione B del casellario informatico, ravvisando l’utilità della notizia per le stazioni appaltanti. Il Consorzio impugnava il provvedimento, deducendo la mancata valutazione delle proprie difese relative all’impatto della pandemia e del conflitto russo-ucraino sull’esecuzione dei lavori, nonché l’insufficiente motivazione sull’utilità concreta dell’annotazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure prospettate. In primo luogo, il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, ricordando che ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 l’ANAC gestisce il casellario contenente le notizie utili ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali. Ha quindi precisato che la giurisprudenza impone all’Autorità di valutare l’utilità della notizia, ma che tale obbligo motivazionale risulta attenuato per le risoluzioni contrattuali, rispetto alle quali il legislatore ha già effettuato una valutazione a monte di utilità dell’annotazione. In ogni caso, l’ANAC non può esimersi dal considerare se la notizia sia idonea a fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore.
Quanto al caso concreto, il Collegio ha evidenziato che l’ANAC ha congruamente motivato l’utilità dell’annotazione, valorizzando elementi specifici: la risoluzione era intervenuta dopo il mancato completamento delle opere entro il termine del 25 ottobre 2023, la mancata funzionalità e collaudabilità delle stesse, e soprattutto il fatto che l’inadempimento era sopravvenuto dopo numerose sospensioni e proroghe concesse dalla stazione appaltante rispetto al termine originario del 1° maggio 2022. Tali circostanze rendevano la vicenda differente da altre in cui l’ANAC aveva archiviato segnalazioni per il contesto emergenziale, non essendo stato il Consorzio in grado di dimostrare con prove pronte e liquide l’inimputabilità dell’inadempimento.
Il Collegio ha poi respinto la censura relativa alla genericità del testo dell’annotazione, rilevando che l’Autorità ha adempiuto al proprio onere di completezza espositiva, avendo dato conto della delibera di risoluzione, delle difese del Consorzio e della volontà di impugnare la risoluzione. Ha precisato che il dovere dell’ANAC è solo quello di dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni dei fatti e del contenzioso in essere, non già di sostituirsi al giudice civile nella valutazione dell’inadempimento. Ha infine ricordato che l’operatore economico potrà chiedere l’integrazione dell’annotazione con gli esiti del giudizio pendente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la gestione del Casellario.
La sentenza afferma che le questioni relative alla sussistenza dell’inadempimento e alle cause del ritardo appartengono allo spazio di valutazione proprio del giudice ordinario, non potendo l’ANAC né il giudice amministrativo sovrapporre il proprio apprezzamento a quello che sarà il giudizio di merito sulla risoluzione contrattuale.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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