Riabilitazione ostativa al diniego di licenza per il commercio di preziosi (TAR Lombardia n. 1313 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel valutare il requisito della buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, TULPS, l’Amministrazione non può fondare il diniego sul mero fatto materiale di reato accertato da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il giudizio discrezionale deve tenere conto degli effetti novativi sulla personalità del richiedente discendenti dal provvedimento di riabilitazione ex artt. 178 e segg. cod. pen., che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. La riabilitazione, operando su una valutazione ex post della condotta, attesta in modo più sicuro il riacquistato possesso dei requisiti morali. Il diniego che si risolva in un tautologico richiamo al precedente penale è viziato per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, sia in proprio che quale legale rappresentante di una società, chiedeva alla Questura di Milano il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi, ai sensi degli artt. 11 e 127 del R.D. n. 773/1931.

Nel corso del procedimento emergeva a suo carico una sentenza di patteggiamento del 2017 per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, divenuta irrevocabile nello stesso anno. La Questura notificava il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’interessato produceva memorie e una copia del provvedimento di riabilitazione del 15 maggio 2024. Ciò nonostante, l’Amministrazione rigettava l’istanza per mancanza del requisito della buona condotta. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 127, comma 1, TULPS impone a fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi di munirsi di licenza del questore. L’art. 11 disciplina i casi di diniego: al comma 1 le ipotesi automaticamente ostative; al comma 2 le fattispecie in cui l’autorizzazione “può” essere negata, tra cui il difetto di buona condotta.

La condanna riportata dal ricorrente, osserva il Collegio, non rientra né tra le ipotesi automaticamente preclusive del comma 1, né tra i reati del comma 2. L’unico elemento di scrutinio resta dunque la valutazione prognostica sulla buona condotta, il cui onere della prova incombe sull’Amministrazione resistente.

Il giudizio discrezionale non poteva esimersi dal valutare gli effetti conferiti dall’ordinamento alla pronuncia di riabilitazione. Questa, estinguendo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, attesta in modo più sicuro il riacquistato possesso dei requisiti morali, poiché opera su una valutazione ex post della condotta e postula una specifica pronuncia costitutiva fondata su prove effettive e costanti di buona condotta. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 4997 del 2020, a sua volta citata da TAR Lazio, Sez. I, n. 4609 del 2022.

Il Collegio valorizza inoltre la distinzione, già tracciata da Cons. Stato, Sez. III, n. 4660 del 2016, tra il regime delle autorizzazioni di polizia e quello della licenza di portare armi. L’art. 11 ha attribuito rilievo generale alla riabilitazione, consentendo che essa faccia venire meno gli effetti preclusivi delle condanne e restituendo all’Amministrazione il potere di valutare la concreta personalità dell’interessato.

Su queste basi, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una rinnovata e concreta indagine sulla buona condotta, non potendo più sussumere il fatto materiale di reato a fondamento della propria valutazione. Nel provvedimento gravato, invece, la Questura non ha compiuto alcun rinnovato apprezzamento, risolvendosi la valutazione in un mero richiamo alla sentenza di patteggiamento. Di qui il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto questorile annullato, con compensazione delle spese e rifusione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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