Assegno di incollocabilità: l’ottemperanza copre l’intero arco accertato dal giudicato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 105 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza contabile il giudice verifica l’esatto adempimento del giudicato e ne delimita l’oggetto, individuando le statuizioni alle quali occorre dare esecuzione. L’art. 20, comma 7, d.P.R. n. 915/1978 àncora la decorrenza dell’assegno di incollocabilità al primo giorno del mese successivo alla domanda e ne subordina la spettanza alla permanenza delle condizioni che lo determinarono. La sua limitazione a due anni e la richiesta di una nuova visita medica, quando il giudicato ha accertato la permanenza dei requisiti dalla domanda alla data della decisione, integrano inottemperanza, non potendo l’amministrazione riaprire profili estranei al decisum.

Il Fatto

Parte ricorrente, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, era stata dichiarata non idonea al servizio per una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Con ricorso iscritto nel registro di segreteria aveva impugnato il riscontro negativo dell’amministrazione e chiesto l’assegno di incollocabilità dalla domanda amministrativa.

Con sentenza n. 545/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023 e passata in giudicato, la Sezione aveva accolto il ricorso, dichiarando il diritto all’assegno a decorrere dall’1.4.2004, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero, dopo la notifica della sentenza e la diffida, aveva riconosciuto il beneficio per soli due anni e aveva poi chiesto una nuova visita medico-legale. Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice contabile ha dichiarato ammissibile la costituzione tardiva del Ministero. L’art. 155, comma 9, c.g.c. e l’art. 93 c.g.c. consentono al contumace di costituirsi fino all’udienza di discussione, entro i limiti delle preclusioni; la memoria depositata non conteneva eccezioni non rilevabili d’ufficio né domande riconvenzionali.

Nel merito, il giudice ha ricordato che oggetto dell’azione di ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento del giudicato, per assicurare l’effettività della tutela. Prima di valutare l’inottemperanza occorre delimitare con precisione i confini della sentenza ottemperanda, individuando le statuizioni da eseguire, anche alla luce dell’art. 218, comma 6, c.g.c.

Il giudice ha poi escluso che la sentenza n. 545 potesse essere eseguita limitando l’assegno a due anni. L’art. 20, comma 7, d.P.R. n. 915/1978 collega la spettanza dell’assegno alla permanenza delle condizioni che lo determinarono, mentre il comma 3 prevede liquidazioni per periodi non inferiori a due anni né superiori a quattro e le revisioni periodiche. L’iniziale diniego, protrattosi per circa quattordici anni tra domanda e riscontro negativo, ha precluso all’amministrazione di espletare tempestivamente le revisioni: la giurisprudenza contabile citata conforta tale lettura.

Ne deriva che il giudicato ha riconosciuto il diritto nei limiti della domanda, ossia dall’1.4.2004 fino alla data della decisione. Per il periodo successivo le parti procederanno secondo le regole ordinarie, profilo che esula dal giudizio di cognizione e da quello di ottemperanza.

Accertata la completa inattuazione della pronuncia, la Corte ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione nel termine di 120 giorni, con pagamento dei maggiori ratei, interessi e rivalutazione, nominando in caso di persistente inerzia un commissario ad acta con ulteriore termine di 120 giorni, e condannando l’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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