Responsabilità solidale dei funzionari per dolo nell’alterazione della domanda PSR (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 98 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, i funzionari pubblici che, nell’ambito dell’istruttoria di una domanda di contributo comunitario, sostituiscono occultamente un documento essenziale al fine di sanare una irregolarità e convalidano un punteggio aggiuntivo non spettante rispondono in solido, a titolo di dolo, dell’intero importo indebitamente erogato, con prescrizione del credito erariale decorrente dalla scoperta del fatto per effetto dell’occultamento doloso. Nell’ambito della prima fase istruttoria di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno è escluso il ricorso al soccorso istruttorio per gli elementi essenziali della domanda. Il dirigente apicale risponde solo se la contestazione a suo carico, formulata a titolo di dolo, sia supportata da prova specifica e non da elementi di contesto relativi ad altre pratiche; non è consentito al giudice contabile mutare d’ufficio il titolo di imputazione da dolo a colpa grave in assenza di domanda del pubblico ministero. Il beneficiario percettore risponde solo se vi è prova della sua consapevolezza dello schema fraudolento.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio, a titolo di dolo e con richiesta di condanna solidale, sette soggetti per un danno erariale di euro 155.138,18, corrispondente a contributi erogati a valere sulla sottomisura 6.1 (collegata alla sottomisura 4.1) del PSR Sicilia 2014/2020, in favore di un’impresa agricola individuale. La contestazione riguardava la falsificazione occulta del fascicolo della domanda di sostegno — mediante sostituzione di un preventivo di spesa riportante data successiva a quella di presentazione telematica con altro riportante data antecedente — e la convalida di un punteggio aggiuntivo di 8 punti per un investimento nel comparto delle piante officinali, in assenza della relativa specificazione nel piano aziendale.

Il danno è stato contestato solidalmente ai componenti della sottocommissione istruttoria, a un funzionario che aveva partecipato di fatto ai lavori senza farne parte formalmente, al direttore pro tempore dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura e alla beneficiaria. L’azione traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza e dalla trasmissione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa in un procedimento penale, nel quale le intercettazioni erano state dichiarate inutilizzabili per ragioni di diversa fattispecie.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Sezione affronta il tema della produzione documentale della Procura. Richiamate le prescrizioni dell’art. 86, co. 2, lett. f), c.g.c. e dell’art. 156, co. 3, c.g.c., in materia di specifica indicazione ed elencazione dei documenti offerti in comunicazione, nonché il dovere di chiarezza e sinteticità, il Collegio ha ritenuto irrituale il deposito originario, disordinato e privo di indice, ordinandone con separata ordinanza la riorganizzazione. Il rideposito effettuato in esecuzione di tale provvedimento è stato giudicato sufficiente a garantire accessibilità e contraddittorio.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile il successivo deposito su supporto Blu-ray Disc, effettuato senza autorizzazione e ultra petita, non previsto dall’ordinanza di riordino e, in ogni caso, replicante le criticità già rilevate; tale produzione non è stata presa in considerazione ai fini della decisione.

Nel merito, il Collegio ritiene provati i due nuclei di fatto contestati. Quanto alla sostituzione del preventivo, rileva che le disposizioni attuative prevedevano i preventivi di spesa come documentazione essenziale a pena di irricevibilità, con data antecedente alla presentazione della domanda; le stesse disposizioni non ammettevano il soccorso istruttorio nella fase di prima istruttoria, essendo ravvisabili le integrazioni documentali solo dopo la pubblicazione degli elenchi provvisori e nei limiti del riesame. La sostituzione occulta ha quindi pretermesso illecita-mente la fase di riesame a danno degli altri partecipanti.

Circa i punteggi aggiuntivi, la Corte conferma che il piano aziendale non dettagliava alcun investimento specificamente riferito al comparto delle piante officinali, con la conseguenza che il relativo punteggio di 8 punti non poteva essere convalidato.

Sull’imputabilità, la Sezione condanna in solido, a titolo di dolo, i tre componenti che avevano partecipato ai lavori e il funzionario informato prontamente, esclusa qualsivoglia rilevanza della richiesta di potere riduttivo ex art. 52 del R.D. n. 1214/1934 in presenza di condotta dolosa di particolare gravità. Riguardo all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, il Collegio distingue la fattispecie dell’art. 270 c.p.p. da quella dell’art. 271 c.p.p., richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui i risultati delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili in un processo penale restano utilizzabili nel giudizio per responsabilità amministrativa.

La domanda è invece rigettata nei confronti della componente assente ai lavori, del direttore — per il quale la contestazione era formulata esclusivamente a titolo di dolo e il Collegio esclude di poter mutare d’ufficio il titolo — e della beneficiaria, mancando la prova della consapevolezza dello schema fraudolento. La prescrizione è dichiarata non maturata, decorrendo dalla scoperta del fatto per effetto dell’occultamento doloso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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