Perequazione pensioni, raffreddamento non paralizza la rivalutazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 177 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di raffreddamento della perequazione dei trattamenti pensionistici di importo elevato non determina la paralisi o la sospensione a tempo indeterminato della rivalutazione, ma si risolve in un mero rallentamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. Il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, può modulare le variazioni perequative bilanciando l’adeguatezza del trattamento con le esigenze di equilibrio di bilancio, poiché la proporzionalità della pensione incontra il limite delle risorse disponibili. Non è pertanto configurabile la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. allorché anche i trattamenti più elevati continuino a beneficiare di una sia pur ridotta perequazione. La questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 69, comma 1, legge n. 388/2000 è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti cittadini italiani residenti all’estero e titolari di pensione di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, hanno convenuto l’INPS davanti alla Corte dei conti per accertare il proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dal meccanismo di perequazione introdotto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 per gli anni 2023 e 2024, e dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 per il 2024. Dopo le diffide inoltrate all’Istituto, parzialmente riscontrate in senso negativo, hanno chiesto la restituzione degli arretrati non corrisposti, oltre interessi o rivalutazione.

In via subordinata i ricorrenti hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale delle norme per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost. e, ulteriormente, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per asserita discriminazione basata sull’età. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni tributarie, la carenza di legittimazione passiva e il mancato litisconsorzio con l’Agenzia delle Entrate, chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice richiama anzitutto la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha vagliato e dichiarato infondate analoghe questioni sollevate dalla Sezione giurisdizionale per la Toscana e per la Campania. A tale pronuncia la Corte intende rinviare ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile, traendone le ragioni giuridiche che conducono alla declaratoria di manifesta infondatezza delle censure prospettate.

La Consulta ha confermato l’orientamento già espresso con le sentenze nn. 234/2020 e 250/2017 in tema di raffreddamento dell’indicizzazione dei trattamenti eccedenti un determinato valore. Il meccanismo censurato, pur ritenuto “a tempo indeterminato” perché reiterato, non paralizza la rivalutazione, risolvendosi in un mero raffreddamento della dinamica perequativa attuato con indici graduali e proporzionati.

Il Giudice osserva inoltre che la disposizione del 2024 richiama il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, a sua volta richiamato dall’art. 69, comma 1, legge n. 388/2000, le cui questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili. Il modulo di raffreddamento esaminato risulta meno severo di quelli già superati dal vaglio di costituzionalità.

Quanto al profilo del bilancio, la Corte ribadisce che l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili, richiamando l’auspicio delle Sezioni riunite della Corte dei conti per una disciplina più stabile del meccanismo perequativo.

Preso atto della rinuncia dei ricorrenti al capo di domanda relativo al 2023, accettata dall’INPS, il Giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. per quella parte. Rigetta invece il capo relativo all’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, superate le censure di incostituzionalità. Dispone la compensazione delle spese di lite per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *