Consegnatario di beni immobili non tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 207 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un debito di custodia, nozione che presuppone la presa in carico e lo scarico di cose mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali, secondo lo schema tipico della gestione di cassa o di magazzino. La disciplina di contabilità di Stato, e in particolare il d.P.R. n. 254/2002, assume valenza generale e si applica anche agli agenti degli enti locali, sì che la divergenza lessicale dell’art. 93 T.U.E.L. non autorizza nozioni distinte. È esclusa la configurabilità di un giudizio di conto su un’ipotetica gestione di beni immobili: il consegnatario privo di gestione di magazzino è agente amministrativo per debito di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha deferito il conto reso da un soggetto quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2019. Il conto riporta l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Su tale premessa il magistrato istruttore ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non potendosi riconoscere all’atto depositato la natura di conto giudiziale. La Procura Regionale, con conclusioni del 13.06.2025, ha aderito chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha concordato.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è preliminare all’istruttoria sul conto e riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni, con specifico riferimento all’inclusione o meno dei consegnatari di beni immobili.
La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il medesimo regolamento, agli artt. 22, 32 e 33, riferisce la consegna ai soli oggetti mobili, da effettuarsi per inventario, e impone al consegnatario di darsi debito dei beni secondo specie, qualità e valore risultante dagli inventari, con responsabilità del prezzo corrente in caso di deficienza. Gli artt. 624 e 194 confermano che l’oggetto della gestione contabile è costituito da denaro o cose mobili.
Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002, che all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale ai sensi degli artt. 11 e 23; i primi non vi sono tenuti per l’art. 12.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali. In tale quadro si colloca l’art. 93 T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili, immobili o entrambi. La disposizione va letta in chiave sistematica, senza che le divergenze lessicali tra T.U.E.L. e contabilità statale giustifichino nozioni distinte, essendo peraltro uniforme la disciplina del giudizio di conto nella parte terza del codice della Giustizia contabile.
Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni e risulta incompatibile con una gestione di beni immobili. La Corte richiama in proposito le Sezioni giurisdizionali di Trento, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo e, da ultimo, Sez. Abruzzo n. 17 del 2017 e Sez. Veneto n. 173 del 2016, che escludono la configurabilità di un giudizio di conto su una gestione dei consegnatari di beni immobili.
Nel caso concreto il conto contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, idonea a fondare un debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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