Società mista per il PNRR: parere favorevole della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 94 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione, da parte di un’università, di una società mista a prevalente capitale privato per la realizzazione di un progetto finanziato dal PNRR è subordinata al parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. Il parere è favorevole quando l’atto deliberativo dia conto in modo analitico della necessità della società per le finalità istituzionali, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Le attività di ricerca svolte per interventi del PNRR rientrano tra quelle perseguibili dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 4-bis TUSP. L’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non inficia il giudizio di sostenibilità quando il piano economico-finanziario e il business plan siano analitici e il flusso di cassa risulti positivo per l’intera durata del progetto.
Il Fatto
Il Consiglio di amministrazione di un ateneo approva gli atti per la costituzione di una società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata, con socio privato maggioritario al 51%, destinata a realizzare, gestire e utilizzare un’infrastruttura tecnologica di innovazione nell’ambito del PNRR. Il progetto, del valore complessivo dichiarato di oltre trentanove milioni di euro, prevede la creazione di un datacenter di ultima generazione con classificazione Tier 4.
Il rettore e il direttore generale trasmettono la deliberazione alla Sezione regionale di controllo per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 5 TUSP. La società ha sede in Sicilia, capitale sociale iniziale di centomila euro, di cui il 49% conferito dall’ateneo e il 51% dal partner privato. Alla domanda si allegano lo schema di statuto, i patti parasociali, il piano economico-finanziario, il business plan e la matrice dei rischi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’operazione rientra nel perimetro applicativo del TUSP, poiché l’università è amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e la società è costituita in un tipo consentito dall’art. 3 TUSP. I vincoli finalistici dell’art. 4 TUSP sono rispettati, dato il collegamento tra le finalità istituzionali dell’ateneo e l’oggetto sociale della newco; il riferimento alle attività di ricerca nell’ambito del PNRR è l’art. 4-bis TUSP.
Sul piano procedurale, la costituzione è stata disposta con delibera dell’organo amministrativo in applicazione degli artt. 7 e 8 TUSP. Quanto alla sostenibilità finanziaria oggettiva, il piano economico-finanziario espone costi, ricavi, tempistiche di rendicontazione e un flusso di cassa che le Sezioni riunite, nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 richiamata dal Collegio, considerano parametro di completezza e adeguatezza. Il business plan copre un orizzonte di quindici anni e individua nel 2033 l’anno di ritorno dell’investimento.
Il Collegio rileva però alcune carenze: mancano gli indicatori di bilancio e, all’analisi dei rischi, non si accompagna un’analisi di sensitività per scenari alternativi. Tali lacune non inficiano la congruità della motivazione, stante l’analiticità dei documenti. Sul piano soggettivo, la situazione di liquidità dell’ateneo è ritenuta idonea a fronteggiare gli impegni, anche in caso di ritardi nelle erogazioni ministeriali.
La Sezione segnala tuttavia che il piano finanziario rimodulato non indica la scadenza per il recupero di una quota dell’anticipazione a carico del socio pubblico e che, alla data finale del progetto, il partner pubblico risulterebbe aver versato più del finanziamento ministeriale. Suggerisce quindi di prevedere il recupero delle maggiori somme o di rivedere il totale dei versamenti. La convenienza economica è infine valutata in chiave non meramente lucrativa, ma funzionale agli obiettivi di ricerca dell’ateneo.
La compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato è affermata in ragione della derivazione comunitaria dell’avviso ministeriale, emanato in attuazione del PNRR. Per queste ragioni il Collegio esprime parere favorevole, allo stato degli atti, sulla deliberazione dell’ateneo.
Nota della Redazione
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