Falsa autocertificazione di diploma e danno erariale: risarcimento ridotto per l’utilitas delle prestazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 124 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione del possesso di un diploma di qualifica, resa mediante autocertificazione per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA, integra condotta antigiuridica foriera di danno erariale: la mancanza del titolo richiesto preclude il regolare instaurarsi del rapporto e rende le prestazioni lavorative inidonee a soddisfare l’interesse dell’amministrazione, con la conseguenza che le retribuzioni corrisposte risultano prive di idonea causa giustificativa. La natura meramente esecutiva e routinaria delle mansioni svolte non elide il danno, ma può essere valutata ai fini della individuazione della parziale utilitas per l’amministrazione, determinando una riduzione dell’importo del risarcimento. La determinazione del danno va operata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con possibilità di riconoscere una parziale utilità delle prestazioni effettivamente rese. Il mancato accoglimento dell’invito al pagamento ex art. 131 del codice della giustizia contabile non preclude la successiva quantificazione del danno secondo i criteri ordinari.
Il Fatto
La Procura contabile regionale ha convenuto in giudizio una lavoratrice, collaboratrice scolastica supplente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato al Ministero dell’istruzione e del merito. La convenuta, in data 28.10.2017, aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per il triennio 2017-2019, autocertificando il possesso di un diploma di qualifica professionale mai conseguito. Il titolo, emesso da un istituto paritario, era risultato falso: nessuna sessione straordinaria d’esami era stata svolta nell’agosto 2013 e le firme sui verbali erano state disconosciute dai componenti della commissione. Per tali condotte, la lavoratrice era stata rinviata a giudizio per i reati di falso, truffa e concorso in corruzione. La Procura contabile ha quantificato il danno nella misura di 10.000,00 euro, pari a circa la metà degli emolumenti lordi percepiti, ammontanti a 19.566,74 euro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente accertato la sussistenza di un rapporto di servizio tra la convenuta e la pubblica amministrazione, in ragione del rapporto d’impiego che l’aveva legata a diversi istituti scolastici tra il 2018 e il 2022. Quanto all’antigiuridicità della condotta, i giudici contabili hanno rilevato che gli atti del procedimento penale, ancorché non concluso, sono liberamente valutabili in sede di responsabilità amministrativa, essendo venuta meno la pregiudiziale penale di cui all’art. 3 del precedente codice di procedura penale. Dagli atti depositati emerge chiaramente l’illiceità della condotta, concretizzatasi nell’aver ottenuto supplenze in virtù della falsa autocertificazione del diploma, conseguito non per la frequenza del corso ma per la corresponsione di una tangente. L’elemento psicologico del dolo è stato ritenuto connotato necessario della condotta truffaldina.
In merito alla sussistenza del danno, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui le prestazioni lavorative rese mediante falsa attestazione di un titolo determinano il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, non rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Tale principio è costantemente affermato anche con riferimento alle prestazioni di natura esecutiva, che possono però rilevare ai fini dell’individuazione dell’utilitas per l’amministrazione.
Quanto alla quantificazione, la giurisprudenza si è consolidata nel riconoscere una parziale utilità delle prestazioni lavorative rese a seguito della produzione di un falso titolo, nell’ipotesi di mansioni meramente esecutive e routinarie. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la determinazione del danno debba contemperare la falsa autocertificazione con l’utilità conseguita dalle prestazioni rese. I percorsi di studi che si concludono con il rilascio di un diploma professionale, infatti, servono a qualificare i collaboratori scolastici, che hanno tra i loro compiti quello di sorvegliare e vigilare sugli alunni. La falsa dichiarazione ha impedito agli istituti di affidare l’impiego a soggetti più titolati e potenzialmente in grado di svolgerlo in modo migliore.
La Corte ha accolto la richiesta della Procura nella misura di 8.000,00 euro, in considerazione dell’entità dell’utilitas effettivamente ravvisabile. Ha inoltre respinto l’argomentazione difensiva fondata sulla circostanza che il decreto monitorio aveva determinato una somma di 6.000,00 euro: la previsione di cui all’art. 131 del codice della giustizia contabile persegue una finalità deflattiva del contenzioso e, in mancanza di accettazione, il danno va quantificato secondo i criteri ordinari. La condanna è stata pronunciata per l’importo di 8.000,00 euro, già rivalutato, oltre agli interessi legali dalla data di deposito, con spese di giudizio a carico della soccombente, liquidate in 80,00 euro, applicando il principio di Cassazione per cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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