Acquisto azioni da ente locale non soggetto a controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 42 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di conformità esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. ha un ambito oggettivo tassativamente circoscritto ai soli atti con cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte e quelli per i quali la trasmissione non è imposta dalla legge. Ne consegue che l’acquisto, da parte di un ente locale, di azioni detenute da altro ente locale in una società per azioni di cui il primo possiede già una partecipazione largamente maggioritaria non è assoggettabile al controllo preventivo, non realizzandosi alcuna prima assunzione della qualità di socio. Il controllo resta in ogni caso riservato all’esercizio delle funzioni di verifica successiva ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Il Fatto

Il Comune di Manfredonia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., la delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio comunale, recante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2022. Con tale atto, dopo aver confermato la partecipazione nella società A.S.E. pari al 98,66%, l’ente prevedeva l’acquisto della totalità delle azioni possedute dal Comune di Vieste, pari al 3,12%, alle condizioni economiche stabilite nella nota dell’ente cedente, per un importo di € 21.000,00 da liquidare in tre rate annuali a decorrere dal 2023.

La questione sottoposta alla Corte è quindi se l’operazione di acquisto di azioni già detenute da altro ente locale nella medesima società, della quale il Comune istante è già socio di controllo, rientri nell’ambito oggettivo del controllo preventivo di conformità disciplinato dall’art. 5 T.U.S.P.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla verifica dell’ammissibilità soggettiva della richiesta. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 2, comma 1, lett. a), T.U.S.P. individuano i soggetti tenuti all’osservanza della disciplina con espresso riferimento alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tra le quali rientra il Comune richiedente. Non vi sono pertanto dubbi sull’applicabilità della normativa.

Quanto alla competenza, l’art. 5, comma 4, T.U.S.P. riserva alla Sezione regionale di controllo le pronunce sugli atti delle regioni, degli enti locali e dei loro enti strumentali. La questione, inerente all’acquisizione di una partecipazione in una società per azioni da parte di un ente locale assoggettato al controllo, rientra pacificamente nella competenza della Sezione Puglia.

Il nucleo della decisione riguarda l’ammissibilità oggettiva. L’art. 5, comma 3, primo periodo, T.U.S.P. impone la trasmissione del solo “atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta”. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/2022/QMIG, secondo cui la norma ha limitato il proprio ambito applicativo ai soli due momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o già partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza.

Nella fattispecie, l’acquisto delle azioni detenute da altro ente locale in una società per azioni di cui il Comune possiede già una partecipazione pari al 98,66% non comporta alcuna prima assunzione della qualità di socio: l’ente è già socio di controllo. L’operazione deve quindi ritenersi non assoggettabile al controllo preventivo della Corte.

La Sezione dichiara conseguentemente il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 sulla deliberazione del Commissario Straordinario, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 20 del T.U.S.P., e ordina la pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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