Difetto di giurisdizione conti su reversibilità gestione AGO (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 138 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la rideterminazione di una pensione di reversibilità erogata dall’I.N.P.S. nell’ambito della gestione AGO e il conseguente recupero dell’indebito. Tale fattispecie non integra l’ipotesi della pensione di reversibilità derivante da pensione di pubblico dipendente, che sola rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Il difetto va rilevato anche d’ufficio, in via pregiudiziale, e impone l’indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, davanti al quale la causa deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una pensione ai superstiti e di altra pensione di reversibilità, oltre che di una pensione di vecchiaia, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di euro 1.076,00. L’I.N.P.S. aveva disposto il recupero di quanto asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto ai limiti di cumulabilità dei redditi, con provvedimento del 2.3.2021.

L’Istituto si è costituito chiedendo, in via preliminare, l’improcedibilità per mancanza del previo ricorso amministrativo e, nel merito, il rigetto. Con ordinanza n. 79/2024 il giudice ha ordinato all’I.N.P.S. il deposito del fascicolo amministrativo e di una relazione illustrativa, con riserva di verifica d’ufficio sull’ammissibilità del ricorso. La relazione ha chiarito l’oggetto effettivo della controversia.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio, in via pregiudiziale, la questione di giurisdizione. Dalla relazione depositata dall’I.N.P.S. il 3.3.2025 emerge che il provvedimento censurato, e dunque il ricorso, ha ad oggetto la rideterminazione dell’importo della pensione di reversibilità e il conseguente recupero di indebito.

Il giudice qualifica la prestazione: la pensione di reversibilità in questione afferisce a pensione erogata dall’I.N.P.S. e rientrante tra le “Pensioni dipendenti pubblici servizi di trasporto”. Deriva quindi da iscrizione a forme pensionistiche ormai da tempo a carico della gestione AGO dell’I.N.P.S., che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte richiama sul punto propri precedenti relativi proprio alla categoria in esame: Cdc, sez. giur. Lazio, 13.2.2025, n. 93; id., 27.2.2024, n. 84; sez. giur. Sicilia, 22.12.2022, n. 888. Il percorso argomentativo conduce a escludere che si verta nella diversa fattispecie della pensione di reversibilità derivante da pensione di pubblico dipendente, che invece rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione e l’indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.. Poiché la definizione del giudizio avviene decidendo solo su questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico ex art. 31, comma 5, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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