Indennità di reggenza DSGA solo ai titolari di ruolo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 24 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di reggenza prevista dall’art. 69, comma 2, CCNL scuola 04/08/1995 spetta esclusivamente al DSGA titolare di ruolo che assuma la reggenza di un altro istituto, e non all’assistente amministrativo che, già facente funzioni di DSGA presso altra istituzione scolastica, sostituisca il direttore assente. L’istituto della reggenza presuppone la vacanza del posto e la titolarità nel ruolo, requisito che il facente funzioni non acquisisce. La reggenza è riservata ai DSGA di ruolo dalla contrattazione integrativa regionale, che richiede l’anzianità nel ruolo e non nel semplice incarico; l’assistente amministrativo può aspirare solo alla diversa indennità di funzioni superiori. Esclusa la violazione del principio di non discriminazione, per la diversità oggettiva delle situazioni poste a confronto.

Il Fatto

Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte individuava un assistente amministrativo di ruolo, in servizio con incarico di DSGA facente funzioni presso un altro istituto, per l’affidamento della sostituzione nelle mansioni di DSGA presso un istituto comprensivo, con decorrenza dal 12 agosto 2023 e fino al perdurare dell’assenza della titolare.

L’istituto stipulava quindi un contratto di reggenza per ulteriore incarico e riconosceva l’indennità ex art. 69, comma 2, CCNL scuola, per nove periodi successivi. Investita del visto ex art. 10 d.lgs. n. 123/2011, la Ragioneria Territoriale dello Stato contestava il diritto all’emolumento, osservando che la reggenza è attribuibile ai soli DSGA di ruolo. A fronte del rifiuto, l’istituto chiedeva la registrazione con riserva, sostenendo l’equiparabilità delle posizioni e l’insussistenza di disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il riconoscimento dell’indennità di reggenza a un assistente amministrativo con incarico temporaneo di sostituzione del DSGA. La Sezione ricostruisce la fattispecie contrattuale, rilevando che l’art. 69 disciplina due emolumenti distinti e alternativi: al comma 1 l’indennità di funzioni superiori, spettante a chi svolga mansioni di qualifica superiore alla propria; al comma 2 l’indennità di reggenza, riservata ai titolari che assumano un incarico ulteriore.

Ne deriva che la reggenza presuppone la titolarità della funzione. Non ogni sostituzione del DSGA dà luogo all’indennità ex comma 2, ma solo quella effettuata da un DSGA già titolare. La differenza trova riscontro nei diversi importi delle due indennità e nella stessa struttura del CCNL 2019-2021 che, all’art. 57, continua a distinguere il trattamento del sostituto da quello del reggente ad interim.

Nel caso concreto, il dipendente è assistente amministrativo di ruolo e l’incarico annuale presso l’istituto di provenienza è svolto quale facente funzioni, senza attribuire la titolarità del ruolo. Lo stesso provvedimento dell’USR qualifica l’incarico in termini di sostituzione, non di reggenza, e lo riconnette all’assenza continuativa della titolare, difettando il presupposto della vacanza del posto. La contrattazione integrativa regionale conferma che la reggenza per i DSGA costituisce extrema ratio e richiede l’anzianità nel ruolo.

La Sezione esclude, infine, la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la Corte costituzionale n. 78 del 2024: la disparità di trattamento rileva solo quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificato diverso. Il DSGA è titolare di funzioni diverse, accertate con selezione concorsuale, onde la diversità delle situazioni giustifica la diversa disciplina economica.

Conclusivamente, la Sezione ricusa il visto e la registrazione dei nove provvedimenti, ritenendo fondati i rilievi della Ragioneria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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