Contributi figurativi per invalidità superiore al 74 per cento: accertamento e decorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 168 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici contributivi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, il giudice contabile è vincolato al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e decide nei limiti del domandato. La sopravvenuta attribuzione di un trattamento pensionistico di inabilità non determina cessazione della materia del contendere quando la parte ricorrente non aderisca alla relativa richiesta e insista per l’accertamento del diritto al beneficio figurativo. L’accertamento della percentuale di invalidità si fonda sul parere del Collegio medico legale, completo ed esaustivo, e produce effetti dalla data della domanda amministrativa di aggravamento. Il riconoscimento del beneficio non richiede la verifica di un pregiudizio economico attuale, ben potendo l’invalidità rilevare ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, deducendo il proprio stato di invalidità fondato su plurime infermità e lamentando che l’INPS, con verbale del Centro Medico Legale, le aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 34% e il 73%, con percentuale del 67%, inferiore alla soglia utile per i contributi figurativi. Ha quindi chiesto l’accertamento di un’invalidità superiore al 74%, o quantomeno tra il 75% e il 99%, con conseguente riconoscimento del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, e in subordine l’espletamento di parere tecnico medico-legale.
Disposta l’istruttoria con sentenza ordinanza, il Collegio medico legale ha depositato il parere richiesto. Nel corso del giudizio l’INPS ha riferito di avere riconosciuto alla ricorrente una pensione di inabilità con decorrenza dal 17.01.2024, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto valutato la relazione medico legale, giudicandola completa, esaustiva e idonea a fondare il convincimento sugli aspetti tecnici della fattispecie. Ha ricordato che oggetto del giudizio è la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 80 legge n. 388/2000, norma che riconosce, su richiesta, due mesi di contribuzione figurativa utili ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva in presenza di uno stato di invalidità superiore alla soglia del 74%.
Il Collegio incaricato ha ritenuto riduttiva e non condivisibile la valutazione della Commissione medica dell’INPS. Applicando le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992 e le linee guida INPS, secondo i criteri di equivalenza, analogia e proporzionalità, e applicando la formula di Balthazard, ha determinato una percentuale di invalidità totale del 92%, già documentalmente rilevabile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento.
Quanto all’eccezione dell’INPS, il giudice ha osservato che il beneficio contributivo può riverberare effetti sulla quantificazione del dovuto solo sulla quota retributiva dei trattamenti, ossia per le anzianità anteriori al 1.01.1996. Per i trattamenti computati interamente con il sistema contributivo, come quello in godimento, l’unico effetto sarebbe l’accesso alla pensione, effetto già manifestatosi. Tuttavia, poiché la difesa della ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessazione e ha insistito per l’accertamento del diritto, il giudice, nel vincolo dell’art. 112 cod. proc. civ., si è pronunciato nei limiti del devoluto sulla sola domanda relativa alla sussistenza del diritto al beneficio.
Su tale domanda, attesi gli esiti dell’istruttoria, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha dichiarato la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 92% alla data dell’istanza amministrativa di aggravamento, accertando il diritto alla contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva da tale data e per ogni anno successivo al servizio, fino al massimo di cinque anni. Le spese, liquidate in complessivi € 2.000,00, sono state poste a carico dell’INPS e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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