Rivendica a litisconsorzio necessario: onere probatorio non attenuato per il contumace (Cass. civ. Sez. II n. 25 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendicazione proposta nei confronti di più convenuti in litisconsorzio necessario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. non è applicabile quando non siano costituiti tutti i convenuti destinatari dell’azione. La contumacia del convenuto nel giudizio di primo grado non equivale a riconoscimento dei fatti costitutivi della domanda e non introduce deroghe all’onere della prova. Ne consegue che l’attenuazione dell’onere probatorio della rivendicazione, tradizionalmente collegata alla riconvenzionale di usucapione del convenuto che riconosca o non contesti l’appartenenza del bene al rivendicante, non può operare se la controversia, per la sua natura unitaria e inscindibile, deve essere decisa con una disciplina uniforme dell’onere probatorio verso tutti i soggetti del rapporto processuale.
Il Fatto
Un soggetto agisce in giudizio davanti al Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento della comproprietà di una scala, di un corridoio e di un terrazzo che consentono l’accesso da un immobile di Procida alla sottostante Marina Corricella, oltre alla rimozione dei manufatti che impediscono l’apertura di una porta e il transito. I convenuti si costituiscono, eccepiscono il difetto d’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in causa di una terza comproprietaria e propongono riconvenzionale di usucapione della scala e del corridoio.
Integrato il contraddittorio, la terza chiamata resta contumace in primo grado e si costituisce solo in appello, contestando il possesso dell’attore. Il Tribunale rigetta la domanda principale, qualificata come rivendica, per mancata prova della comproprietà, e rigetta la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Napoli accoglie invece l’appello principale, ritenendo attenuato l’onere probatorio dell’attore e condannando solidalmente convenuti e terza chiamata alla rimozione del palo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un profilo di rilevanza nomofilattica, già segnalato con ordinanza interlocutoria, e conferma la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. Il nodo è se l’attenuazione del rigoroso onere probatorio possa operare quando solo alcune delle parti convenute abbiano riconosciuto, anche tacitamente, la proprietà o la provenienza del cespite dal comune dante causa.
Quanto alla posizione della chiamata, la Corte rileva che l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. riferisce il principio di non contestazione alle sole parti costituite. La contumacia non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte: essa produce solo gli effetti espressamente previsti dalla legge e mantiene per il resto carattere neutro. Il giudice, in presenza di un contumace, deve quindi accertare se l’attore abbia dimostrato i fatti costitutivi, a prescindere da contestazioni specifiche o difese.
La Corte esclude poi che la mancata contestazione dei convenuti costituitisi in primo grado possa estendersi alla già contumace, che in appello ha contestato il possesso dell’attore, facendo risalire il mancato uso della scala a epoca anteriore al titolo di acquisto della dante causa di questi. Opera il principio per cui il riconoscimento o la non contestazione rileva solo se riferibile a tutte le parti convenute.
Il passaggio decisivo riguarda il litisconsorzio necessario. Poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria e concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti, il principio di non contestazione non poteva essere applicato neppure ai convenuti costituitisi, data la contumacia della terza chiamata. Non è possibile regolare diversamente l’onere probatorio tra i diversi convenuti dello stesso giudizio di rivendica a litisconsorzio necessario, richiamandosi sul punto le Sezioni Unite n. 10311 del 2006 e le pronunce n. 21096 del 2016 e n. 3567 del 2013.
Ne deriva che nessuna delle ragioni poste a base dell’impugnata sentenza giustifica l’attenuazione dell’onere probatorio. La Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se l’attore avesse dimostrato il titolo originario di acquisto o risalisse attraverso i titoli derivativi a un acquisto a titolo originario, ovvero provasse l’esercizio di un compossesso ad usucapionem ultraventennale (la cosiddetta probatio diabolica), senza limitarsi alla verifica dei titoli prodotti. Il ricorso è accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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