Revocazione della sentenza di Cassazione: inammissibile l’errore che richiede nuovi documenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 4910 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., è esperibile esclusivamente per l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il quale presuppone un contrasto tra la rappresentazione contenuta nella decisione impugnata e le risultanze degli atti processuali. Tale errore deve consistere in una mera svista materiale, risultare con immediatezza ed obiettività dal raffronto tra la sentenza e i soli atti interni al giudizio di legittimità, ed essere essenziale e decisivo. È, pertanto, inammissibile il ricorso per revocazione che, per dimostrare l’errore, necessiti della produzione di documenti nuovi non depositati nelle precedenti fasi, nonché quello che deduca un travisamento di dati acquisiti attraverso la mediazione delle difese delle parti, integrando tale ipotesi un error iuris o un errore di valutazione, non revocabile.
Il Fatto
Con atto di citazione, un soggetto evocava in giudizio una società dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, invocando l’accertamento di un negozio fiduciario avente ad oggetto l’intestazione di alcuni immobili, chiedendo la pronuncia di una sentenza costitutiva per il trasferimento di una quota della proprietà o, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo il trasferimento di una quota dell’usufrutto. La sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Milano, avverso la quale la soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1424/2024, rigettava il ricorso principale fondato, tra gli altri, sulla violazione dell’art. 1004 c.c., avendo la Corte di merito fatto decorrere l’obbligo di contribuzione alle rate di mutuo solo dalla sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c., rilevando che a tale data nessuna pendenza era in essere. Avverso tale pronuncia, la ricorrente proponeva revocazione ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., lamentando un errore di fatto della Corte, che avrebbe supposto l’avvenuta estinzione dei mutui.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione per notifica effettuata al difensore e non al domiciliatario, ravvisando la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in ragione dell’astratto collegamento del destinatario con la parte e della sua tempestiva costituzione in giudizio.
Soffermandosi sui presupposti del rimedio, la Corte ha ricordato che la revocazione della propria sentenza è ammessa solo ove si deduca un errore di fatto che dia luogo a un indiscutibile contrasto con le risultanze processuali. Ne consegue che l’impugnazione è inammissibile qualora, per dimostrarlo, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle fasi precedenti e non richiamati con l’originario ricorso per cassazione; pertanto, i nuovi documenti prodotti in sede di revocazione non sono esaminabili.
Nel merito, la Corte ha escluso che la propria decisione fosse frutto di un errore di percezione. L’errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve esaminare direttamente. Nel caso in esame, le censure formulate riguardavano esclusivamente errori di giudizio, e la relazione del consulente tecnico d’ufficio non era stata richiamata nei motivi di ricorso: non sussisteva, quindi, alcun potere-dovere della Corte di esaminarla direttamente.
Quanto agli elementi tratti dall’atto di appello e dal ricorso per cassazione, il preteso travisamento di dati giuridico-fattuali, acquisiti per il tramite delle difese delle parti, non è idoneo a integrare l’errore revocatorio. Tale errore, cadendo su elementi mediati dall’attività valutativa delle parti, è insuscettibile di revocazione, dovendosi escludere che da quegli atti la verità del fatto potesse risultare esclusa in maniera incontrastabile.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 96 c.p.c., attesa la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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