Rigetto del ricorso per usi civici: no alla conciliazione senza i pareri pubblici (Cass. civ. Sez. 2 n. 11951 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di usi civici, la conciliazione giudiziale prevista dall’art. 29, comma 3°, l. n. 1766/1927 è subordinata al potere discrezionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici, il quale deve verificare che la proposta non contrasti con i pareri degli enti preposti alla tutela degli interessi pubblici e paesaggistici. La realizzazione di un’opera abusiva su un terreno di natura collettiva non attribuisce al privato, in assenza di sanatoria, alcun diritto di proprietà superficiaria; solo il positivo completamento della procedura di concessione in sanatoria, ex art. 32 l. n. 47/1985, è idoneo a superare l’originario difetto del titolo e a configurare in capo al privato un diritto reale sul bene. Il ricorso per cassazione che articoli in un unico motivo più profili di doglianza, senza consentirne l’esame separato, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il Fatto
Un privato (il contribuente) chiedeva al Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria l’accertamento della natura allodiale di alcuni terreni situati nel Comune di San Felice Circeo, contestando la natura collettiva degli stessi. Il Commissario rigettava la domanda, dichiarando la natura collettiva dei fondi e l’acquisizione per accessione degli immobili abusivi ivi insistenti. Il reclamo proposto avverso tale decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 31 luglio 2025, che escludeva la possibilità di una conciliazione per il contrasto con il parere negativo della Regione Lazio e del Ministero competente e per la mancanza di un vincolo di salvaguardia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il motivo di ricorso, ha distinto le diverse censure formulate. In primo luogo, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata conciliazione, ribadendo che la scelta del Commissario è frutto di un potere discrezionale ex art. 29, comma 3°, l. n. 1766/1927, esercitato correttamente in considerazione dei pareri negativi e degli interessi pubblici sottesi. In secondo luogo, la Corte ha escluso la configurabilità di un diritto di proprietà superficiaria sui manufatti abusivi, richiamando il principio per cui solo il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 32 l. n. 47/1985 supera il difetto di titolo e può dar luogo a un diritto reale, con esclusione dell’accessione da parte del demanio.
La parte restante del motivo è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato i principi in tema di autosufficienza del ricorso ed ha osservato che l’articolazione di un unico motivo, contenente una commistione di profili di fatto e di diritto, non consente una verifica separata delle censure e demanderebbe al giudice di legittimità un’attività di estrapolazione della materia del contendere, riservata al ricorrente. La doglianza, inoltre, non indicava con precisione le norme violate, risolvendosi in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, attività estranea al giudizio di cassazione.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ma ha escluso la condanna alle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
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Nota della Redazione
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