Spese del giudizio rimesso e integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 20418 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice d’appello, pronunciando la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per difetto di contraddittorio, ritenga di disporre di sufficienti elementi per stabilire a quali parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può provvedere alla regolamentazione anche delle spese del giudizio di primo grado. In tal caso il giudice della riassunzione è tenuto a liquidare esclusivamente le spese della fase processuale successiva, rientrando quelle del grado annullato nella statuizione già adottata dal giudice d’appello.
Il Fatto
Nel 1996 alcuni condomini avevano convenuto in giudizio altri comproprietari per sentire accertare la natura condominiale di una porta secondaria di accesso all’edificio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione dei soccombenti, aveva dichiarato la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di due comproprietarie pretermesse, compensando le spese del giudizio di appello e rimettendo la causa al primo giudice.
A seguito della riassunzione, il Tribunale aveva nuovamente accolto la domanda, condannando i convenuti al pagamento delle spese del solo giudizio di riassunzione. La sentenza era stata impugnata: gli attori chiedevano la rifusione delle spese anche della prima fase, mentre le parti soccombenti eccepivano la tardività dell’integrazione del contraddittorio. La Corte d’appello aveva rigettato entrambe le impugnazioni, statuizione avverso cui le parti hanno proposto ricorso per cassazione, principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta in primo luogo la questione della liquidazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito. I ricorrenti principali censuravano la sentenza impugnata per non aver riconosciuto che la prima Corte d’appello, nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, si era limitata a compensare le spese del solo grado di appello, omettendo di pronunciarsi su quelle del giudizio di primo grado.
La Suprema Corte chiarisce che la tesi dei ricorrenti non può essere condivisa. Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 16765/2010, Cass. n. 11865/2021, Cass. n. 32933/2024), afferma il principio per cui il giudice d’appello che annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio deve provvedere sulle spese del giudizio d’appello, ma, ove disponga di sufficienti elementi, può decidere anche su quelle del giudizio di primo grado. Nel caso di specie, la prima Corte d’appello aveva compensato integralmente le spese facendo riferimento alla “valutazione globale del comportamento processuale”, espressione dalla quale si evince che la statuizione aveva riguardato entrambi i gradi del giudizio di merito.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte rigetta il primo motivo, concernente l’eccezione di tardività della riassunzione. L’aver omesso di citare le litisconsorti pretermesse nella riassunzione, pur essendo esse state individuate nella sentenza di annullamento, configura comunque una mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, correttamente sanzionata dal Tribunale con l’ordine di integrazione.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è invece dichiarato inammissibile: i ricorrenti denunciavano l’omessa pronuncia su un motivo di appello, ma non avevano depositato il fascicolo di parte di secondo grado, pur avendone dichiarato il deposito. La Corte ribadisce che, quando si denunci un vizio comportante la nullità della sentenza, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti, ma solo se la censura rispetta il requisito di specificità imposto dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.
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