La quietanza dell’adiectus solutionis causa non prova la restituzione al creditore (Cass. civ. Sez. 2 n. 5150 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decisione che rigetta o accoglie un’istanza cautelare non ha contenuto decisorio e non è suscettibile di passare in giudicato, né preclude la proposizione della corrispondente domanda di merito con una diversa ricostruzione del rapporto. La persona indicata dal creditore a ricevere il pagamento (adiectus solutionis causa) è legittimata a riscuotere, ma la quietanza rilasciata al debitore prova l’adempimento e la liberazione di quest’ultimo, non la restituzione al creditore di quanto ricevuto; i rapporti tra creditore e adiectus restano impregiudicati e devono essere regolati separatamente. In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che prospetti una ricostruzione della vicenda negoziale nuova rispetto a quella svolta nel giudizio di merito. La parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, condannata al pagamento delle spese in favore dell’Erario, non può contestarne la quantificazione invocando i limiti di cui agli artt. 82 e 141 d.P.R. n. 115/2002, attesa l’autonomia tra il rapporto tra le parti e quello tra la parte beneficiata e lo Stato.

Il Fatto

A seguito della separazione, un uomo conveniva in giudizio l’ex coniuge per ottenere la restituzione della somma incassata dalla donna in occasione della vendita della casa già adibita a casa coniugale, di cui egli era proprietario esclusivo. La convenuta eccepiva in compensazione un proprio credito per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento e spiegava domanda riconvenzionale per il danno da lite temeraria. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore.

La Corte di Appello rigettava il gravame della soccombente, riducendo l’importo della condanna all’esito della compensazione tra le contrapposte poste creditorie, e qualificava la donna come adiectus solutionis causa, ossia mera indicataria per la riscossione del prezzo dovuto dall’acquirente al venditore. Avverso tale decisione la donna proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione — definita “singolare” — sollevata dalla ricorrente con la memoria, la quale sosteneva che la rinuncia al mandato del difensore del controricorrente, non seguita da nuova costituzione, rendesse il controricorso rinunciato e il ricorso non contestato. I tre precedenti invocati a sostegno risultano inesistenti o inconferenti: uno appartiene a una sezione diversa da quella indicata, gli altri non riguardano il principio invocato. Il giudizio di legittimità è caratterizzato dal principio di ufficiosità, che esclude ogni effetto processuale alla mancata costituzione del controricorrente.

Il primo motivo, concernente il preteso giudicato interno derivante dal rigetto di un sequestro conservativo proposto autonomamente, è infondato. La decisione su un’istanza cautelare non ha contenuto decisorio e, ai sensi degli artt. 669 septies e seguenti c.p.c., il rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza né la diversa ricostruzione del rapporto in sede di merito.

Il secondo motivo — con il quale la ricorrente sosteneva che la casa fosse stata acquistata in regime di comunione legale e che la cessione della propria quota al coniuge non fosse stata seguita dal pagamento del prezzo — è dichiarato inammissibile perché la relativa argomentazione è nuova, mai introdotta nei gradi di merito, dove la donna si era limitata a eccepire il diritto di trattenere le somme a titolo di compensazione o di liberalità. La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c., trattandosi di interpretazione del dato negoziale riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se non quando non plausibile.

Quanto alla qualificazione della posizione della ricorrente, la Corte richiama il principio per cui, se il debitore adempie nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza prova la liberazione del debitore ma non la restituzione al creditore di quanto ricevuto dall’accipiens (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14130 del 21/05/2024). L’effetto liberatorio lascia impregiudicati i rapporti tra creditore e adiectus solutionis causa, sicché quest’ultimo è tenuto a riversare all’effettivo creditore quanto percepito, ove manchi una causa che legittimi la ritenzione.

Gli altri motivi vengono rigettati o dichiarati inammissibili: il terzo perché la compensazione operata in appello era favorevole alla ricorrente, priva di interesse a impugnarla; il quarto per mancata confutazione della ratio decidendi, essendo la qualificazione di adiectus indipendente dalle prove acquisite; il quinto perché la liquidazione delle spese in favore dell’Erario segue i valori tariffari ordinari, non quelli ridotti previsti per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, attesa l’indipendenza dei due rapporti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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