Inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza sul reclamo cautelare possessorio (Cass. civ. Sez. II n. 63 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., trattandosi di provvedimento privo del carattere della decisorietà. La non impugnabilità opera anche quando il ricorso deduca violazione di norma processuale relativa alla notifica, poiché l’ordinanza resta inidonea a incidere con efficacia di giudicato su situazioni sostanziali ed è ininfluente nel successivo giudizio di merito. Nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica delineato dall’art. 703 c.p.c., l’ordinanza sul reclamo o è assorbita nella sentenza di merito, unico provvedimento decisorio, ovvero acquista stabilità meramente endoprocessuale o determina una preclusione pro iudicato da estinzione. Ove il ricorso non offra argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato, la Corte procede con pronuncia in rito ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., aveva rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., era stata disposta la reintegrazione di un soggetto nel possesso pieno ed esclusivo di un immobile e ordinata all’occupante la cessazione dello spoglio e il rilascio. Il collegio aveva ritenuto la notifica del ricorso introduttivo validamente perfezionata ex art. 143 c.p.c., per irreperibilità di fatto non temporanea, e configurabile lo spoglio per mancanza di titolo negoziale dell’occupante e per le molestie poste in essere a partire dal settembre 2022.

L’occupante ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’errore nell’individuazione della norma sulla notifica, assumendo di essere regolarmente residente altrove e di non disporre di rimedio diverso dal ricorso straordinario.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento costante secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare, perché si tratta di provvedimento privo del requisito della decisorietà, essendo sempre in facoltà delle parti introdurre il giudizio di merito. Il collegio richiama sul punto una pluralità di arresti conformi, tra cui Sez. III n. 25411 del 2019, Sez. L n. 41475 del 2021 e Sez. VI-2 n. 3629 del 2014.

Non assume rilievo la deduzione del ricorrente circa l’assenza di un rimedio alternativo. La Corte osserva che l’inammissibilità del ricorso straordinario opera anche ove l’ordinanza sia affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, restando garantita la duplice fase di tutela davanti al giudice nazionale (Sez. VI-2 n. 12229 del 2018).

Il collegio ripercorre poi la disciplina dell’art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, rilevando che la struttura bifasica del procedimento possessorio è divenuta solo eventuale. Nel sistema vigente l’ordinanza sul reclamo non coniuga mai definitività e decisorietà: o resta assorbita nella sentenza di merito, ovvero acquisisce stabilità endoprocessuale ovvero determina una preclusione pro iudicato per mancata prosecuzione.

Viene richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura bifasica eventuale (Sez. VI-2 n. 3629 del 2014, confermata da Sez. VI-2 n. 1501 del 2018), nonché l’arresto delle Sezioni Unite n. 6039 del 2019, che ha escluso la ricorribilità dei provvedimenti anticipatori ante causam ex art. 700 c.p.c..

Poiché il ricorrente non ha offerto argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato, la Corte procede con pronuncia in rito ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., esonerata dall’esprimere compiutamente la propria adesione alla soluzione interpretativa precedente (Sez. Un. n. 7155 del 2017). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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