Agevolazioni ad associazioni sportive: onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 62 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, il possesso del requisito formale dell’affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti non è sufficiente. È necessaria la verifica in concreto dell’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, poiché lo schema associativo non deve costituire lo schermo di una attività commerciale svolta in forma associata. L’onere della prova dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione ricade sul contribuente che la invoca, secondo i criteri dell’art. 2697 cod. civ. Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali a favore degli associati, purché siano rispettate le clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società sportiva dilettantistica, con il quale sono stati contestati, per l’anno 2004, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva. L’Ufficio ha disconosciuto la natura di associazione sportiva dilettantistica, escludendo l’accesso alle agevolazioni tributarie, sull’assunto dello svolgimento di un’attività commerciale di gestione di una palestra acquisita con contratto di locazione d’azienda, in continuità con l’attività già svolta dalla locatrice e con coincidenza dei soci.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che lo stesso avesse acriticamente trasfuso nell’avviso gli elementi del processo verbale di constatazione, senza arricchirli di ulteriori elementi di prova, e che mancasse la dimostrazione del carattere corrispettivo delle quote e della presenza di estranei. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, confermando la validità della notifica eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica dei procuratori domiciliatari in primo grado della parte contribuente, rimasta contumace in appello. Il Collegio ha richiamato il principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, come affermato dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016.
Nel merito, i motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che il regime agevolato dipende non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, ma dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo, si aggiunge l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta, per evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale. Le esenzioni dipendono dall’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ.
La Corte ha censurato la sentenza impugnata per non aver fatto corretta applicazione di tali principi. La Commissione tributaria regionale, da un lato, ha addossato all’Ufficio l’onere di dimostrare il carattere corrispettivo delle quote e la presenza di estranei, richiedendo prove “certe e granitiche”, sebbene tale onere ricadesse sulla contribuente; dall’altro, ha svalutato con affermazione apodittica la coincidenza dei soci fondatori con quelli della società locatrice, senza considerarla unitamente agli altri elementi presuntivi emersi in sede di verifica, quali il mancato rinvenimento dell’atto costitutivo, del libro dei soci e delle assemblee e la mancata emissione di delibere di ammissione.
Il quarto motivo, relativo alla ricostruzione induttiva dei ricavi, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi accolto i motivi secondo e terzo, dichiarato inammissibile il primo e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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