L’occupazione ex art. 30 l. n. 2359/1865 ha effetto traslativo se l’indennità è concordata (Cass. civ. Sez. 2 n. 7893 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto prefettizio con cui, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 2359 del 1865, viene autorizzata l’occupazione immediata dei fondi a seguito dell’accettazione o dell’accordo amichevole sull’indennità di esproprio, è idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà in favore dell’espropriante, senza che occorra un autonomo provvedimento ablatorio ex art. 48 della medesima legge. In tal caso, l’occupazione non ha natura transitoria, ma definitiva, e il richiamo all’art. 50 l. n. 2359/1865 non è dirimente, attenendo alla diversa ipotesi di indennità determinata in via contenziosa. In materia di atti amministrativi a contenuto non normativo, l’interpretazione è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salva la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, comma 2, 1363 e 1366 c.c.; la parte che denunci l’erronea interpretazione deve indicare, a pena di inammissibilità, i canoni violati. Il motivo di ricorso che richieda una diversa valutazione delle prove e delle modalità del possesso è inammissibile, perché esterno all’esatta interpretazione della norma e inerente al merito.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale aveva convenuto in giudizio il possessore di una porzione immobiliare contigua all’autostrada, chiedendone il rilascio ex art. 948 c.c.. La domanda si fondava sull’assunto che il bene fosse stato espropriato per pubblica utilità con decreto prefettizio dell’anno 1974, sicché l’occupazione del convenuto sarebbe stata illegittima.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello, accogliendo il gravame della società, aveva condannato il possessore al rilascio del bene. La Corte territoriale aveva qualificato il decreto prefettizio come atto avente natura traslativa, sul rilievo che l’occupazione fosse stata disposta “in via permanente e definitiva” e che l’indennità fosse stata concordata e pagata anticipatamente. Il possessore e la sua dante causa hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti avevano dedotto la violazione dei canoni ermeneutici e della normativa sulla procedura espropriativa, sostenendo che il decreto prefettizio non potesse produrre l’effetto traslativo, dovendo lo stesso derivare solo dal decreto di esproprio ex art. 48 l. n. 2359/1865. La Corte ha preliminarmente ricordato che le norme dettate per i contratti si applicano anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo e che l’interpretazione di tali atti è riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei canoni della valutazione letterale e del comportamento complessivo delle parti, attribuendo valore preponderante al riferimento testuale all’occupazione “in via permanente e definitiva”, all’assenza di clausole di temporaneità e al pagamento anticipato dell’indennità qualificata “di esproprio”. La Corte di cassazione ha quindi escluso che il richiamo, nelle premesse del decreto, alla “implicita dichiarazione di pubblica utilità” potesse configurare un’ipotesi di occupazione temporanea ai sensi dell’art. 71 l. n. 2359/1865.
Quanto alla dedotta violazione della normativa, la Corte ha ricostruito il sistema della legge del 1865, osservando che, nell’ipotesi di indennità concordata, l’art. 30 attribuisce al prefetto il potere di autorizzare l’occupazione immediata dei fondi, senza necessità di un successivo provvedimento ablatorio. Tale occupazione, essendo disposta dopo il pagamento dell’indennità, non ha natura transitoria ma definitiva, a differenza di quella di cui all’art. 72 della stessa legge, antecedente al pagamento e legata a casi di urgenza. Il riferimento all’art. 50 è stato ritenuto non dirimente, in quanto volto a disciplinare la diversa ipotesi di indennità determinata in via contenziosa.
Con il secondo motivo, i ricorrenti avevano contestato la sussistenza di una concessione traslativa dei poteri espropriativi in capo alla società. La Corte, richiamando il principio per cui è legittimato passivo nel rapporto espropriativo il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto, ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato l’indicazione della società quale beneficiaria del decreto, il pagamento dell’indennità, la trascrizione del trasferimento e il richiamo, contenuto nel decreto stesso, al d.m. 25 febbraio 1963 e alla convenzione con l’ANAS, che affidavano al concessionario i poteri espropriativi.
Il terzo motivo, concernente l’usucapione e la sdemanializzazione tacita del bene, è stato dichiarato inammissibile. La censura sulla sdemanializzazione è stata ritenuta volta a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, estranea al sindacato di legittimità. L’inammissibilità ha assorbito la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, atteso che il bene demaniale non è suscettibile di usucapione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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