Litisconsorzio necessario escluso per la tutela della comunione contro condotte turbative (Cass. civ. Sez. 2 n. 3232 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo, quando la domanda sia diretta esclusivamente a far cessare condotte che impediscono o turbano l’utilizzo della cosa comune, non essendo richiesto che il fondo oggetto di comunione pro indiviso sia assoggettato a modificazioni non passibili di essere disposte o attuate pro quota. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, e non quando, all’esito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che la parte onerata avesse assolto tale onere. Il giudice del merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l’obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare espressamente le contrarie allegazioni dei consulenti di parte.

Il Fatto

Alcuni comproprietari di una civile abitazione con annessa corte comune convennero in giudizio i vicini, anch’essi proprietari di immobili affacciati sulla corte, lamentando abusi e turbative nell’uso del bene comune, segnatamente l’impiego della corte come parcheggio e l’apposizione di vasi. Fu chiesto l’accertamento della comunione, la cessazione delle condotte, la rimozione degli ostacoli e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale accolse la domanda di accertamento della comunione e respinse la domanda riconvenzionale di usucapione. La Corte d’appello confermò la pronuncia, ravvisando la comproprietà della corte. Avverso la sentenza di secondo grado i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha escluso che il consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. versi in situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., potendo legittimamente comporre il collegio decidente. Tanto perché la proposta non rivela funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse esteso il contraddittorio a tutti i soggetti interessati dalla comunione del cortile, quali litisconsorti necessari. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La domanda introduttiva mirava unicamente a far cessare le condotte impeditive dell’utilizzo della cosa comune, non ad ottenere modificazioni del fondo. La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui solo in quest’ultima ipotesi la definizione del giudizio non è possibile in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale.

Il secondo motivo, articolato sotto i profili della violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 832 c.c., nonché del vizio di motivazione, è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti, sotto l’apparente denuncia di vizi di legittimità, sollecitavano un riesame dei fatti ricostruiti dai giudici di merito, non consentito in sede di legittimità. Quanto alle censure alla consulenza tecnica, la Corte ha osservato che le stesse non integrano la violazione della regola sull’onere della prova, che ricorre solo quando il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata, non già quando abbia valutato incongruamente l’esito della prova.

Inoltre, i ricorrenti non hanno indicato quali contestazioni avrebbero mosso all’accertamento dell’ausiliario e in quale fase del giudizio di merito, sicché la censura è risultata carente sotto il profilo della specificità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e delle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c., in ragione della funzione deterrente e sanzionatoria di tale condanna rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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