Nullità per giudice onorario nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 3 n. 23701 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo, per violazione dell’art. 62, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013, il giudizio civile di rinvio svoltosi dinanzi alla Corte di appello con la partecipazione del giudice onorario ausiliario. Il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., infatti, non costituisce un giudizio di impugnazione di una previa e compiuta cognizione civile, ma rappresenta il primo e unico grado di merito sulla domanda risarcitoria, non essendo mai intervenuta una statuizione del giudice civile. Ne consegue che, in tale sede, non può trovare applicazione la ratio che esclude il divieto di impiego del giudice onorario ausiliario nei giudizi di rinvio a seguito di cassazione, propria delle ipotesi in cui la sentenza annullata era stata emessa in unico grado. La violazione del divieto determina un vizio di costituzione del giudicante, deducibile ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.
Il Fatto
La parte civile, costituitasi nel processo penale a carico di alcuni imputati per reati edilizi, aveva ottenuto dal Tribunale una condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. La Corte di appello penale aveva però riformato la decisione, pronunciando sentenze di assoluzione. A seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione penale su appello della sola parte civile, il giudizio era stato rinviato alla Corte di appello civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., per la decisione sulla domanda risarcitoria. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda, ritenendo che fosse venuto meno il presupposto della statuizione penale di colpevolezza e che non fosse stata provata la titolarità del diritto sul fondo confinante. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per la presenza del giudice onorario ausiliario nel Collegio giudicante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato la natura del giudizio di rinvio disciplinato dall’art. 622 cod. proc. pen., ripercorrendo i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Ha ricordato che, sebbene alcune pronunce abbiano sottolineato la connotazione di traslatio iudicii del giudizio, l’orientamento prevalente e più recente qualifica il giudizio di rinvio come un “unico grado di merito” dinanzi al giudice competente, il cui oggetto non è costituito dall’esame dei motivi di impugnazione, ma dalle domande proposte. In tale prospettiva, il giudizio postula il trasferimento della causa risarcitoria, già pendente dinanzi al giudice penale, al giudice civile.
La Corte ha quindi chiarito che, in nessun caso, il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. può essere considerato un giudizio di impugnazione di una previa cognizione civile, poiché manca una statuizione del giudice civile di primo grado. Esso rappresenta, piuttosto, il primo e unico grado di compiuto giudizio civile sui fatti. Da tale premessa, la Corte ha tratto la conseguenza che il divieto di cui all’art. 62, secondo comma, della legge n. 89 del 2013, che esclude la partecipazione dei giudici onorari ausiliari nei giudizi di unico grado, trova piena applicazione nel giudizio di rinvio in esame. La ratio del divieto è, infatti, quella di assicurare che l’unico grado di merito sia vagliato da un Collegio pienamente togato.
La Corte ha infine distinto l’ipotesi in esame da quella del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, in cui la sentenza annullata era stata emessa in unico grado, come nel caso delle ordinanze della Prima Sezione civile relative a giudizi in materia di indennità di espropriazione. In tali ipotesi, la preesistenza di una pronuncia di merito sulla domanda fa venir meno la ratio del divieto, che è invece presente nel diverso schema del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. La violazione del divieto integra un vizio di costituzione del giudicante, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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