Interruzione del processo e decorrenza del termine di riassunzione nelle udienze cartolari ex art. 127-ter c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 3693 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’evento interruttivo del processo, dichiarato da una parte mediante il deposito di note scritte sostitutive dell’udienza ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., produce il proprio effetto interruttivo dal giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note, che la norma espressamente considera data di udienza a tutti gli effetti. È irrilevante, a tal fine, la data anteriore in cui le note siano state depositate nel fascicolo telematico, non essendo tale deposito equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio. Il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio interrotto, previsto dall’art. 305 c.p.c., decorre pertanto dalla conoscenza legale dell’evento, realizzata solo con la dichiarazione effettuata in udienza o notificata alle altre parti.
Il Fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un soggetto aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale il comodatario dei beni immobili che egli aveva acquistato, chiedendone la risoluzione del contratto di comodato precario e il rilascio dei cespiti. Il convenuto resisteva, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione e, in subordine, di rimborso delle spese per migliorie.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, dichiarando risolto il comodato e condannando il convenuto al rilascio, rigettando le domande riconvenzionali. A seguito del decesso del soccombente, il giudizio veniva interrotto e riassunto dalla sua erede. La Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava estinto il giudizio, ritenendo la riassunzione tardiva per essere stata effettuata dopo la scadenza del termine trimestrale, decorrente, ad avviso del giudice distrettuale, dalla data di deposito delle note di trattazione scritta in vista dell’udienza cartolare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il ricorso, esamina preliminarmente l’eccezione dei controricorrenti circa la mancata dimostrazione della qualità di eredi della parte originaria in capo agli intimati. L’eccezione è respinta, poiché l’accertamento di tale qualità, operato dalla sentenza impugnata, non essendo stato oggetto di ricorso incidentale condizionato, deve ritenersi coperto dal giudicato interno.
Nel merito, la censura della ricorrente è ritenuta fondata. La Corte distrettuale aveva applicato il principio affermato dall’ordinanza n. 16797 del 2022, secondo cui, nell’udienza cartolare emergenziale da Covid-19, il termine di riassunzione decorre dal deposito delle note contenenti la dichiarazione dell’evento interruttivo. La Corte di legittimità osserva, tuttavia, che tale precedente non è sovrapponibile alla fattispecie in esame, disciplinata dall’art. 127-ter c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia.
La differenza sostanziale risiede nel meccanismo di conoscenza dell’evento. Nella disciplina emergenziale, le note dovevano essere scambiate tra i difensori a mezzo di posta elettronica certificata, garantendo la conoscenza legale dell’evento. L’art. 127-ter c.p.c., invece, non prevede alcuno scambio, limitandosi al deposito delle note nel fascicolo telematico, che non è equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio. L’ultimo comma della norma, inoltre, qualifica espressamente il giorno di scadenza del termine per il deposito come data di udienza.
La Corte conclude che la conoscenza legale dell’evento interruttivo, allegato nelle note, si realizza solo in tale data, con la conseguenza che il termine per la riassunzione deve essere computato da quel momento. Tale interpretazione, coerente con l’indirizzo giurisprudenziale che richiede la dichiarazione in udienza o la notifica dell’evento, è imposta anche dai principi di cui all’art. 24 Cost. e all’art. 6 CEDU, dovendosi evitare di gravare le parti e i difensori dell’onere di un’assidua consultazione del fascicolo telematico. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in differente composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
- Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197