Contributo di solidarietà dei commercialisti illegittimo senza riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 68 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, introdotto dagli enti previdenziali privatizzati, costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. ed è pertanto soggetto alla riserva di legge. Esso non trova copertura nell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, che delimita l’autonomia regolamentare della Cassa alle sole variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, restando estranea a tale novero la trattenuta sui ratei già maturati. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 richiede la finalizzazione degli atti all’equilibrio finanziario a lungo termine, connotato estraneo al contributo straordinario di solidarietà, per sua natura provvisorio. La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, sicché la contestazione sull’ammontare del trattamento impone il termine ordinario decennale.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti agisce per far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dall’ente a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati a partire dal 2004. Il giudice di primo grado accoglie la domanda. La Corte d’appello di Venezia conferma, riformando la pronuncia solo sull’eccezione di prescrizione e dichiarando prescritto il credito maturato prima del 23 settembre 2011, con termine decennale.
La Cassa ricorre in Cassazione con tre motivi, censurando la ritenuta illegittimità del contributo, la mancata applicazione dello stesso almeno per il biennio 2012-2013 e il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale. Il professionista resiste con controricorso. Non accettata la proposta di definizione anticipata, il collegio fissa l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., non contenendo il ricorso argomenti atti a mutare il costante orientamento di legittimità. La Corte ribadisce che l’autonomia regolamentare della Cassa è circoscritta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 alle variazioni delle aliquote, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ai criteri di determinazione del trattamento. Resta fuori da tale perimetro qualsiasi provvedimento che introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate.
Il contributo, come affermato dalla Corte cost. n. 173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e soggiace alla riserva di legge. L’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 subordina la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla loro finalizzazione all’equilibrio finanziario di lungo termine, requisito assente nel contributo straordinario, provvisorio e limitato nel tempo. Il nuovo testo dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, derivante dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, non attribuisce alla Cassa il potere di istituire il contributo, incompatibile con il sistema del pro rata.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. L’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, richiede l’inerzia dell’ente nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, ipotesi non equiparabile agli interventi attuati con delibere poi dichiarate illegittime. Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni: la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. postula la liquidità ed esigibilità del credito, sicché la contestazione sull’ammontare del trattamento impone l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato.
Nota della Redazione
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