Compensazione spese: la motivazione per “assoluta peculiarità” è apparente e la sentenza va cassata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17339 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, la decisione di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni” è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia stereotipata e si esaurisca in clausole di mero stile. La deroga alla regola della soccombenza è ammessa solo in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando l’obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente. Le “gravi ed eccezionali ragioni” devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica. La motivazione che si limiti a richiamare l’“assoluta peculiarità della vicenda”, senza circostanziare in quali elementi essa si concreti, è apparente e, dunque, di fatto inesistente, con conseguente nullità della statuizione sulle spese.
Il Fatto
La lavoratrice, già pedagogista convenzionata e poi dipendente presso un consultorio familiare, agiva nei confronti dell’ASL per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’omesso versamento dei contributi previdenziali. In un precedente giudizio, la lavoratrice aveva già ottenuto sentenza di condanna generica passata in giudicato per il periodo 7.6.1983 – 30.1.1998. Il Tribunale aveva liquidato il danno limitatamente al periodo successivo all’istituzione della Gestione Separata INPS. La Corte d’Appello, in riforma, commisurava il danno all’intero periodo oggetto del giudicato e, quanto alle spese, ne disponeva la compensazione per l’“assoluta peculiarità della vicenda”. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’omessa motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Con riferimento al primo profilo, la Corte ha richiamato il principio per cui la deroga alla regola della soccombenza, di cui all’art. 92 c.p.c., è ammessa solo in presenza di elementi che la giustifichino. La relativa decisione è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia stereotipata e si esaurisca in clausole di mero stile, come nel caso della formula dell’“assoluta peculiarità della vicenda”, ritenuta del tutto apodittica in quanto priva di qualsiasi circostanziata indicazione degli elementi che renderebbero eccezionale la fattispecie, non consentendo di distinguerla dalla generalità dei casi in cui deve invece operare la regola della soccombenza.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che la carenza di qualsivoglia elemento di specificazione in concreto rende la motivazione apparente e, quindi, di fatto inesistente, con conseguente nullità della sentenza sul punto ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.
La Suprema Corte ha, infine, rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente. È stato chiarito che il ricorso non mira a una rivalutazione del merito, ma alla sola censura del capo relativo alle spese, deciso in secondo grado in funzione di una pronuncia che ha riformato quella di primo grado. In tal caso, il giudice d’appello deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all’esito complessivo della lite, secondo un criterio unitario e globale.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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