La revoca degli sgravi contributivi non richiede un DURC con valore costitutivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21833 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolarità contributiva costituisce presupposto necessario e permanente per la fruizione degli sgravi e benefici contributivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Il DURC non ha valore costitutivo della regolarità, ma funzione di accertamento ex post di una situazione che, ove risulti irregolare, è di per sé ostativa al mantenimento delle agevolazioni. La mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente previdenziale non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, potendo eventualmente rilevare solo ai fini della responsabilità risarcitoria dell’ente per la perdita della chance di regolarizzazione. La sanatoria delle irregolarità è consentita esclusivamente attraverso il procedimento di cui all’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, nei termini ivi previsti.
Il Fatto
Una società aveva goduto di agevolazioni contributive nel periodo 2015-2018, a fronte delle quali l’INPS aveva intimato la restituzione di quanto fruito a causa di una irregolarità contributiva relativa ad alcuni mesi del 2018. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società avverso l’avviso di addebito, e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l’assenza del DURC potesse far venire meno i benefici solo limitatamente al periodo di accertata irregolarità, senza effetti retroattivi sui periodi caratterizzati da regolarità contributiva. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha escluso le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società, rigettando le censure relative alla carenza di esposizione sommaria dei fatti, al difetto di specificità e al requisito di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., ritenendo il ricorso aderente alla decisione impugnata e sufficientemente argomentato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, censurando l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’assenza del DURC non potrebbe caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. La Suprema Corte ha chiarito che, ove risulti accertata l’esistenza di una irregolarità contributiva, la richiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo è legittima, discendendo tale conclusione non da una presunta retroattività del DURC, ma dal suo valore di accertamento, necessariamente ex post, di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione dei benefici.
La Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui non è attribuito al rilascio del DURC un valore costitutivo, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi, soggetto al principio che demanda sempre all’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certificazione. Il mero possesso del DURC, quindi, non dimostra ex se la regolarità contributiva e non impedisce all’INPS di procedere al recupero degli sgravi indebitamente fruiti.
Quanto alla mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente, il Collegio ha precisato che la violazione degli obblighi procedurali può semmai comportare una responsabilità risarcitoria per la perdita della chance di regolarizzare, ma non incide sull’inesigibilità delle differenze contributive, non potendo ricadere sull’ente gli effetti dell’inosservanza di obblighi che appartengono al datore di lavoro. La sanatoria, infatti, è possibile solo attraverso lo specifico procedimento previsto dalla normativa secondaria, che ha natura eccezionale, e non può avvenire ex post in qualsiasi tempo.
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Nota della Redazione
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