Modifica sostanziale di impianto e reato permanente in materia di emissioni (Cass. pen. Sez. III n. 5016 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica sostanziale di uno stabilimento, eseguita senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, integra il reato previsto dall’art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e costituisce reato permanente, la cui consumazione si protrae fino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio del titolo abilitativo, ovvero fino al ripristino della situazione precedente. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza e non dal momento iniziale della condotta. Il ricorso che deduca il travisamento della prova deve indicare un oggetto definito e inopinabile e suffragare l’assunto con la completa trascrizione degli atti, non essendo sufficiente la citazione di singoli brani, in ossequio al principio di autosufficienza.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di una società affidataria della gestione di un impianto di depurazione di proprietà regionale, è stato condannato dal tribunale per le violazioni di cui agli artt. 279, comma 1, 269, comma 8, e 279, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e per il reato di art. 674 cod. pen., per non aver adeguato l’impianto e averne modificato in modo sostanziale la struttura senza la nuova autorizzazione alle emissioni.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, contestando l’inutilizzabilità di documentazione, la qualificazione della modifica come sostanziale, la natura permanente dei reati e, di riflesso, la maturata prescrizione, oltre al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio della non menzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 269 d.lgs. n. 152/2006 riferisce oggi l’autorizzazione allo stabilimento e non più ai singoli impianti: ciò non consente innovazioni una volta ottenuto il titolo, poiché questo riflette la situazione esistente al momento del rilascio. Il comma 8 impone apposita domanda per le modifiche sostanziali e la comunicazione per quelle non sostanziali, con il duplice binario sanzionatorio penale e amministrativo dell’art. 279.
Nel caso concreto, gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno evidenziato la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, che imponevano sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e la copertura della seconda vasca dell’impianto. Tali interventi richiedevano una nuova autorizzazione mai rilasciata, trattandosi di modifica sostanziale reputata tale dalla stessa regione. La Corte chiarisce che, a fronte di un capo di imputazione ampiamente descrittivo, l’unica fattispecie penale contestata è quella del combinato disposto degli artt. 269, comma 8, e 279 d.lgs. n. 152/2006: il richiamo al comma 2 ha rilievo meramente descrittivo.
Su queste basi il Collegio dichiara inammissibili le censure sulla qualificazione dell’intervento e sulla titolarità degli obblighi, trattandosi di valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Quanto al travisamento della prova, richiamando Sez. V n. 8188 del 2017 e Sez. IV n. 18335 del 2017, ribadisce che il vizio esige un oggetto definito e la integrale trascrizione degli atti, non bastando la citazione di stralci, in ossequio all’autosufficienza.
Sul nodo della permanenza, la Corte conferma per il reato di cui all’art. 279, comma 1, la natura permanente, già affermata in rapporto alla fattispecie previgente (Sez. III n. 4326 del 2006): la modifica è solo il momento iniziale della consumazione, che si protrae fino al rilascio dell’autorizzazione o al ripristino. Il reato di art. 674 cod. pen. è di regola istantaneo e solo eventualmente permanente, quando le emissioni siano legate al ciclo produttivo (Sez. III n. 1301 del 2017). Esclusa la prescrizione, la Corte ridetermina la pena di ammenda per correggere il calcolo dell’aumento per la continuazione.
Nota della Redazione
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