Impugnazione dell’imputato inammissibile senza difensore iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. 7 n. 9548 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato, in quanto la vigente formulazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. esclude il ricorso personale, richiedendo la sottoscrizione del difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Tale regola di legittimazione si applica anche all’impugnazione avverso le sentenze pronunciate all’esito del rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., i cui motivi di doglianza sono comunque circoscritti ai vizi della sentenza rispetto alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la pronuncia, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il Fatto
L’imputato, condannato dal Tribunale di Taranto alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, all’esito di un giudizio abbreviato, proponeva ricorso per cassazione personalmente, deducendo la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, Sezione Settima, ha preliminarmente rilevato che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, in quanto sottoscritto dall’interessato personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha osservato che trova applicazione la vigente formulazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha eliminato la possibilità del ricorso personale dell’imputato, prevedendo che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale.
La Corte ha quindi evidenziato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., qualora l’impugnazione sia proposta da un soggetto non legittimato, l’inammissibilità della stessa deve essere dichiarata senza formalità.
Nel caso di specie, il Collegio ha altresì considerato che il ricorso è comunque inammissibile sotto un ulteriore profilo, atteso che le uniche doglianze proponibili avverso una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La dedotta mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. non integrava alcuna di tali ipotesi.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto l’impugnazione senza versare in colpa, secondo il principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2000.
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Nota della Redazione
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