Motivazione apparente e clausole di stile: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 5210 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, e non il diverso e più tenue difetto di insufficienza argomentativa, la sentenza che fondi il giudizio di colpevolezza su clausole di mero stile, adattabili a qualsivoglia fattispecie, senza confrontarsi con le censure difensive ritualmente prospettate. Il vizio è deducibile, oltre che nell’ipotesi scolastica del provvedimento privo di giustificazioni e dotato del solo dispositivo, in tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito. Alla motivazione apparente vanno equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative appaiano criptiche, scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Pavia, con sentenza del 24 ottobre 2024, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 5-ter d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, per non avere ottemperato a un ordine di espulsione emesso dal Questore. All’esito del controllo di polizia era stata accertata l’inosservanza del provvedimento di allontanamento.

La difesa aveva prospettato, nel giudizio di merito, la situazione familiare del ricorrente — convivenza in Italia e pubblicazioni matrimoniali con una cittadina straniera — e una precedente condanna per il medesimo reato, ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. Tali censure, secondo la difesa, erano state integralmente pretermesse. Di qui il ricorso per cassazione per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il Giudice di Pace, a fronte delle stringenti censure difensive, aveva giustificato la colpevolezza con una formula assertiva: la prova della responsabilità si evincerebbe dagli atti, dovendosi concordare con le richieste del pubblico ministero.

La Corte qualifica tale sequenza come ipotesi di carenza motivazionale assoluta. Richiamando Sez. Un. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, si afferma che il vizio di mancanza di motivazione comprende, oltre all’ipotesi scolastica del provvedimento privo di giustificazioni, tutti i casi in cui la motivazione sia sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, risultando meramente apparente o inidonea a esplicitare il percorso logico del giudice di merito (Sez. I n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro).

A queste patologie si equiparano le ipotesi in cui le linee argomentative appaiano criptiche, scoordinate e prive dei passaggi logici necessari, sì da rendere oscure le ragioni della decisione (Sez. I n. 37351 del 06/05/2004, Trigila).

Nel caso concreto il Collegio ravvisa una motivazione apparente, costruita su clausole di mero stile adattabili a qualsivoglia violazione dell’ordine di allontanamento, senza alcuna indicazione sul percorso concretamente seguito. Il ragionamento espresso a sostegno della decisione è, dunque, soltanto fittizio e sostanzialmente inesistente, secondo il principio espresso da Sez. V n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni.

La sentenza impugnata è pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pavia, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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