Motivi nuovi in appello e particolare tenuità del fatto: limiti post-riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. 3 n. 15667 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono costituire mero sviluppo o migliore esposizione. Sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione. È altresì inammissibile il motivo nuovo di appello che invochi il proscioglimento per particolare tenuità del fatto sulla base del parametro della condotta susseguente al reato, introdotto dall’art. 1 d.lgs. n. 150/2022, se l’appello sia stato proposto dopo l’entrata in vigore della disposizione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, con sentenza del 28 febbraio 2023, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, per aver omesso, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, percependo indebitamente la somma complessiva di euro 583,36. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 16 maggio 2025, confermava la pronuncia.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale esaminato una memoria con motivi aggiunti con cui era stata chiesta l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, depositata insieme a un bonifico in favore dell’INPS.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale ha preliminarmente rammentato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi nuovi devono rappresentare uno sviluppo o una migliore esposizione delle censure già tempestivamente dedotte, non potendo allargare l’ambito del petitum. Nella specie, il motivo aggiunto relativo all’art. 131-bis cod. pen. introduceva un elemento nuovo, non formalizzato entro i termini di impugnazione.
La Corte ha escluso che la richiesta potesse considerarsi già dedotta, rilevando che la menzione del bonifico nell’atto di appello era funzionale soltanto a comprovare la buona fede dell’imputato ai fini dell’elemento psicologico, non già a valorizzare una condotta riparatoria rilevante per la particolare tenuità del fatto.
Infine, i giudici hanno escluso l’applicabilità del principio affermato da Sez. 5, n. 36928 del 2025, secondo cui è ammissibile il motivo nuovo che invochi il proscioglimento per particolare tenuità del fatto se l’appello sia stato proposto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Nel caso di specie, l’appello era stato proposto dopo la c.d. riforma Cartabia, rendendo inammissibile il motivo nuovo anche sotto tale profilo.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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