Pene sostitutive non applicabili d’ufficio dal giudice di appello (Cass. pen. Sez. I n. 28250 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non può applicare d’ufficio le pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 quando nell’atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta. La conversione della pena detentiva non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo. Il mancato esercizio di tale potere-dovere, ove non sollecitato da una parte almeno in sede di conclusioni, non è deducibile in cassazione né come violazione di legge né come vizio di motivazione. Il divieto di bilanciamento sancito dall’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. non è irragionevole, perché tutela l’inviolabilità del domicilio quale proiezione spaziale della persona.
Il Fatto
La Corte di Appello di Caltanissetta, giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena per il reato di furto in abitazione di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen., con le già concesse attenuanti generiche.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge per la mancata applicazione di una pena sostitutiva. Il ricorrente ha depositato memoria richiamando le sentenze n. 56, 117 e 151 del 2025 della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto alla prima doglianza, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 117 del 2021, che ha già ritenuto infondata la questione sulla tenuta dell’art. 624-bis cod. pen. in ordine al divieto di bilanciamento e al trattamento sanzionatorio.
In quella pronuncia il giudice delle leggi ha osservato che il divieto opera in modo peculiare: è precluso il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, ma le diminuzioni per le attenuanti sono comunque apportate sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti. Il legislatore può dare un diverso ordine al gioco delle circostanze quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati.
Nel furto in abitazione l’offensività patrimoniale assume una connotazione personalistica, per l’aggancio con l’inviolabilità del domicilio assicurata dall’art. 14 Cost., inteso come proiezione spaziale della persona. Il divieto di bilanciamento è quindi posto a servizio di un bene di primario valore. La Corte richiama anche Sez. U n. 42414 del 29/04/2021. Le ulteriori considerazioni difensive, comprese quelle basate su pronunce diverse, sono prive di effettivo rilievo; la questione è anche in concreto irrilevante, avendo il giudice di merito quantificato la pena congrua senza limitazioni.
Quanto al secondo motivo, la doglianza è infondata. La questione non era stata oggetto dell’atto di appello originario né coltivata nel ricorso che aveva determinato l’annullamento con rinvio. La Corte afferma che il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio la pena sostitutiva in assenza di specifica richiesta, richiamando Sez. 2 n. 1188 del 22/11/2024, Sez. 4 n. 36657 del 15/10/2025 e Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024.
Anche aderendo alla tesi opposta, dalle Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018 emerge che l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. prevede una deroga eccezionale al principio devolutivo, coniugata con la discrezionalità del giudice. Lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità esclude che il mancato esercizio del potere-dovere configuri un vizio deducibile in cassazione, salvo che l’esercizio sia stato sollecitato da una parte almeno in sede di conclusioni. Nel caso di specie nessuna richiesta risulta dalla sentenza o dal verbale. La motivazione sulla pena, fondata sui precedenti dell’imputato, è comunque logicamente incompatibile con i presupposti della sostituzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 98 c.p. – Minore degli anni diciotto
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 625-bis c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello